Cassazione Civile, Ordinanza n. 27112/2024 del 18/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto dal consorzio per il pagamento di euro 19.994,35, IVA compresa, richiesti a titolo di oneri di gestione (costi fissi) e costi variabili previsti da un contratto di fornitura del maggio 2007 relativo alla gestione di servizi nell'area industriale di Oliveto Citra. La società ingiunta propose opposizione eccependo, tra l'altro, carenza di legittimazione del creditore, insussistenza del credito e difetto di prova. In primo grado il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto, ritenendo nullo il contratto di fornitura in conseguenza dell'annullamento, da parte del TAR Campania, degli atti con cui il Consorzio ASI aveva affidato la gestione dell'area industriale al consorzio. La Corte d'appello confermò il rigetto dell'opposizione, ma fondò la decisione soprattutto sulla mancata prova degli elementi costitutivi del credito, a prescindere dalla validità del contratto. In Cassazione il consorzio ricorrente dedusse: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla validità/nullità del contratto e agli effetti delle sentenze amministrative; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, assumendo che la Corte d'appello avesse male valutato CTU, testimonianze, fatture, letture dei contatori e documentazione fotografica, e avesse erroneamente negato la prova dell'an e del quantum del credito per i servizi resi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato e rigettato congiuntamente i motivi di appello, rilevando che, anche prescindendo dalla validità del contratto del 2007, il consorzio non aveva provato i fatti costitutivi del credito. Ha poi dichiarato inammissibile la censura sulla valutazione delle prove, perché diretta in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito; ha ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre, e che l'erroneo apprezzamento delle prove non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente. È stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d'appello abbia comunque esaminato la questione devoluta e abbia rigettato la domanda per altra ratio decisoria autonoma.
art. 115 c.p.c.
La violazione si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover considerare quelle dedotte; non basta la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell'attendibilità e della forza persuasiva delle prove non legali appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del dedotto vizio processuale, ma la censura è stata respinta perché insussistente l'omessa pronuncia e perché la doglianza reale atteneva al merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non copre la semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, salvo l'omesso esame di fatti decisivi secondo il paradigma vigente.
art. 132 c.p.c., n. 4
È richiamato per ribadire che il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 380-bis1 c.p.c.
Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 32 L. n. 218/1981
È menzionato come base degli incarichi di gestione affidati dal Consorzio ASI, ma la Corte non decide sulla sua portata sostanziale, ritenendo comunque assorbente la mancata prova del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice di merito ha esaminato la questione devoluta, anche solo per respingerla implicitamente o per reputarla irrilevante rispetto a una diversa ratio decidendi autonoma.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Chi agisce per il pagamento di corrispettivi o oneri contrattuali deve provare i fatti costitutivi del credito, sia quanto all'an sia quanto al quantum; se la prova è ritenuta insufficiente, la domanda va respinta anche a prescindere da ulteriori questioni sulla validità del rapporto.
- La contestazione di una consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e non può risolversi in un dissenso generico sulle conclusioni del consulente o in una diversa lettura del compendio probatorio.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione non coincide con qualsiasi insufficienza argomentativa, ma richiede un'anomalia motivazionale rilevante o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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