Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1084/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI: - Provvedimento emesso dal Comando Legione Carabinieri Lazio, SM – Ufficio Personale nei confronti del ricorrente con nr. Prot. -OMISSIS- del 13 aprile 2022, notificato in pari data; - accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale notificato in data 24.12.2022 al ricorrente; - circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 in data 10 dicembre 2021; - circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG20210537805 in data 13 dicembre 2021; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto; PER LA DISAPPLICAZIONE E/O RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE E/O ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE SEGUENTI NORME: • DL n. 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021; • DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021; • DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; • DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” e relativa legge di conversione 18/2022; • DL n. 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione. NONCHÉ PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dai ricorrenti per effetto di provvedimenti e procedure attuativi delle normative di cui sopra. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/11/2022: PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ULTERIORI ATTI 1) Comunicazione del 12.08.2022 del Comando Legione Carabinieri “Lazio”, SM – Ufficio Personale emesso nei confronti del ricorrente prot. nr. -OMISSIS-; 2) Provvedimento emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri del 05.08.2022 con n. prot.-OMISSIS- e notificato il 13.08.2022, emesso nei confronti del ricorrente, di detrazione di anzianità nel grado e nella decorrenza della Qualifica Speciale eventualmente posseduta pari al periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa maturato, con conseguente rideterminazione dell'anzianità. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto. Per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o alla Corte costituzionale oltre che delle normative già indicate nel ricorso introduttivo, anche del DL 24/2022 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID- 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in corso di conversione. PER LA CONDANNA al risarcimento del danno patrimoniale, e non patrimoniale, sub specie di danno esistenziale da relazione sociale, subito dalla ricorrente per effetto di provvedimenti e procedure, attuativi delle normative di cui sopra.

Giustizia amministrativa202207220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, accertamento dell'inosservanza, circolari attuative e successivo provvedimento di detrazione dell'anzianità nel grado e nella decorrenza della qualifica speciale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 13 aprile 2022 con cui era stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione per 79 giorni, dal 5 gennaio al 24 marzo 2022, in applicazione dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021, nonché gli atti presupposti e le circolari amministrative. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 5 agosto 2022, notificato il 13 agosto 2022, che aveva disposto la detrazione dell'anzianità nel grado e nella decorrenza della qualifica speciale per il periodo di sospensione. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 3 Cost., sostenendo il carattere discriminatorio dell'obbligo vaccinale e dell'onere economico dei tamponi, nonché l'inidoneità delle misure a prevenire il contagio. Il secondo motivo deduceva violazione del d.l. n. 24/2022 e dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, contestando gli effetti economici, lavorativi, di carriera e di anzianità derivanti dalla sospensione. Il terzo motivo deduceva violazione del regolamento UE 2014/536, assumendo che l'obbligo vaccinale e il ricorso ai tamponi imponessero una sperimentazione clinica non conforme alla disciplina europea. Il ricorrente chiedeva inoltre la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale delle norme emergenziali e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha respinto le censure contro l'obbligo vaccinale, la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti. Il primo motivo è stato ritenuto inconferente perché riferito principalmente al d.l. n. 24/2022, non applicabile alla sospensione, riguardante il periodo dal 5 gennaio al 24 marzo 2022 e disciplinata dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021; inoltre, eventuali contrasti tra fonti di pari livello non avrebbero comunque inciso sulla legittimità dell'atto. Il secondo motivo è stato respinto nella parte concernente la sospensione e la perdita della retribuzione, sulla base della giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. l'obbligo vaccinale selettivo e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il personale obbligato. Il terzo motivo è stato respinto perché i vaccini anti COVID-19 non costituiscono sperimentazioni cliniche: le autorità scientifiche competenti ne hanno attestato sicurezza ed efficacia, sicché il regolamento UE 2014/536 è stato ritenuto non pertinente. È stata invece accolta la censura relativa alla detrazione dell'anzianità. Secondo il TAR, l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 è norma speciale che prevede, quale conseguenza dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la sospensione dal diritto di lavorare e la mancata percezione della retribuzione o di altri compensi, senza consentire ulteriori effetti sfavorevoli. La detrazione dell'anzianità costituisce una conseguenza distinta e ulteriore, non prevista dalla disciplina speciale; inoltre, l'art. 858 del Codice dell'ordinamento militare contempla ipotesi specifiche e delimitate di detrazione, prevalentemente connesse a cause disciplinari, non ricorrenti nel caso esaminato. Sono stati quindi annullati gli atti impugnati limitatamente alla detrazione dell'anzianità. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. n. 44/2021

    La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1; l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

    La sospensione dal lavoro consegue automaticamente all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e la disposizione speciale limita le conseguenze alla sospensione e alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso, escludendo ulteriori effetti sfavorevoli non espressamente previsti.

  • art. 2 d.l. n. 172/2021

    Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa e sicurezza.

  • art. 858 Codice dell'ordinamento militare

    Prevede ipotesi specifiche e delimitate di detrazione dell'anzianità; la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale non è stata ritenuta riconducibile a tali ipotesi.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    La censura fondata su tale disposizione è stata ritenuta non idonea a incidere sulla legittimità dell'atto, anche perché riferita a una disciplina normativa non applicabile temporalmente alla fattispecie.

  • art. 20 d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato nel quadro della giurisprudenza costituzionale come fonte degli obblighi di cura della salute e sicurezza gravanti sui lavoratori.

  • art. 279 d.lgs. n. 81/2008

    Richiamato quale fonte degli obblighi di prevenzione e controllo per i lavoratori addetti a particolari attività.

  • art. 2087 Codice civile

    Richiamato come fondamento dell'obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro.

  • artt. 2, 3 e 32 Costituzione

    La Corte costituzionale ha ritenuto compatibile con tali parametri l'obbligo vaccinale selettivo e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per le categorie professionali obbligate.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria, non accolta dal giudice in conseguenza del rigetto delle relative censure.

  • regolamento (UE) 2014/536

    Ritenuto non pertinente, poiché i vaccini anti SARS-CoV-2 non sono stati qualificati come oggetto di sperimentazione clinica.

Massime di principio

  • La sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 consegue automaticamente all'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e non implica l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La disciplina emergenziale che impone l'obbligo vaccinale a determinate categorie del personale, inclusi gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, è stata ritenuta compatibile con gli artt. 2, 3 e 32 Cost.; la sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituisce conseguenza del venir meno temporaneo della prestazione lavorativa ed è funzionale alla tutela della salute collettiva.
  • La norma speciale che collega all'inosservanza dell'obbligo vaccinale la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso deve essere interpretata restrittivamente: non consente di irrogare ulteriori conseguenze sfavorevoli non espressamente previste.
  • La detrazione dell'anzianità nel grado o nella decorrenza della qualifica, disposta per il periodo di sospensione dal servizio conseguente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, è illegittima se non trova fondamento in una specifica previsione normativa applicabile, non potendo essere ricavata dalla disciplina speciale dell'obbligo vaccinale né da ipotesi generali non pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.