Cassazione Civile, Ordinanza n. 10112/2024 del 15/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dalla condanna, pronunciata nei confronti di un amministratore-socio e di altri soci/amministratori della società poi fallita, al risarcimento di somme prelevate senza giustificazione dalle casse sociali e di finanziamenti ai soci non restituiti, nonché dalla declaratoria di inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale su un immobile di proprietà dei coniugi. In appello la decisione era stata confermata. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto cinque motivi: nullità della sentenza per omessa indicazione delle conclusioni e motivazione asseritamente apparente; omessa pronuncia sul nesso causale tra prelievi e danno e sulla responsabilità specifica del socio-amministratore; erroneo diniego della prova testimoniale; violazione delle regole sulla revocatoria ordinaria e sull’onere della prova; erronea ritenuta tardività dell’eccezione di compensazione, qualificata dai ricorrenti come compensazione impropria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, inammissibile il terzo e il quinto, infondato il quarto. Ha affermato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e intellegibile, che aveva deciso su tutte le domande ed eccezioni, che il diniego della prova testimoniale non era stato validamente censurato in appello, che la revocatoria del fondo patrimoniale era correttamente accolta poiché il credito era in parte anteriore all’atto, il bene vincolato costituiva l’unico cespite intestato al debitore e l’elemento soggettivo era desunto dalla posteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito. Ha inoltre rilevato che la questione della compensazione impropria era nuova e non risultava trattata in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 3 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente o obiettivamente incomprensibile; non basta l’omessa trascrizione delle conclusioni se la decisione risulta dalla motivazione.
art. 112 c.p.c.
Vi è omessa pronuncia solo quando manchi del tutto un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; non vi è vizio se il giudice si è comunque pronunciato sulle questioni dedotte.
art. 244 c.p.c.
Il diniego della prova testimoniale può essere censurato solo confrontandosi con la ratio della decisione di merito; una contestazione nuova in Cassazione è inammissibile.
art. 2697 c.c.
La Corte non ha ravvisato violazioni delle regole sull’onere della prova: in revocatoria ordinaria, una volta accertata la natura gratuita dell’atto, il credito anteriore o parzialmente anteriore, l’eventus damni e la posteriorità dell’atto rispetto al sorgere del credito, risultano integrati i presupposti rilevanti.
art. 2901 c.c.
La costituzione del fondo patrimoniale è trattata come atto a titolo gratuito; la sua revocabilità può essere affermata quando sussistano credito del revocante, eventus damni e consapevolezza del pregiudizio desumibile dalle circostanze.
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove; la deduzione in Cassazione di una compensazione impropria non trattata nei gradi di merito è inammissibile.
art. 2010 c.p.c.
L’ordine di esibizione era stato ritenuto generico e comunque non coltivato fino alla precisazione delle conclusioni.
art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.
La mancata produzione della documentazione indicata nella memoria istruttoria è stata valorizzata ai fini del rigetto della richiesta istruttoria.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate secondo i diversi vizi dedotti; le doglianze nuove o non confrontate con la ratio decidendi sono state dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi in senso materiale o sia meramente apparente; l’omessa trascrizione delle conclusioni non determina nullità se il giudice ha comunque deciso tutte le domande ed eccezioni.
- Il vizio di omessa pronuncia presuppone la totale mancanza di un provvedimento, anche implicito, sulla questione dedotta; se la decisione affronta il punto in motivazione, il motivo è infondato.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; chi le deduce deve indicare specificamente dove le abbia proposte in precedenza, altrimenti la censura è inammissibile.
- La costituzione di un fondo patrimoniale può essere considerata atto a titolo gratuito e, in presenza di un credito anteriore o anche solo parzialmente anteriore, dell’eventus damni e della posteriorità dell’atto rispetto al credito, può essere dichiarata inefficace nei confronti del creditore.
- Il diniego della prova testimoniale va contestato confrontandosi con la ratio concreta del rigetto; la sola riproposizione astratta della rilevanza della prova non è sufficiente in sede di legittimità.
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