Ordinanza n. 299/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del D.R. n. 4304 del 7.10.2025 (doc.1) con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, per soli titoli, per il rilascio del nulla-osta al trasferimento/passaggio/iscrizione – anno accademico 2025/26 – al corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali – Università degli Studi di Napoli Federico II, nella parte in cui considera non valutabile la carriera del ricorrente per mancanza di competenze del settore scientifico disciplinare (art. 3); del verbale n. 1 del 23.09.2025 (doc. 2); - del verbale n. 2 del 23.09.2025 (doc. 3); nonché, ove occorrente, del D.R. 4079 del 26/09/2025, non conosciuto né conoscibile, ma richiamato, superato e sostituito dal D.R. 4304 del 7.10.2025; non-ché del bando di concorso di cui al D.R. n. 2858 del 19.06.2025 (doc. 4); - occorrendo, della nota PG/2025/0138707 del 14.10.2025 (doc. 12), nella parte in cui afferma che “dall’esame del verbale si rileva che la carriera della S.V. non è stata valutata per mancanza di competenze nel settore scientifico-disciplinare così come previsto dall’art. 3 del bando di concorso”; nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per soli titoli per il trasferimento/passaggio/iscrizione al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, nella parte in cui la carriera del candidato è stata ritenuta non valutabile per mancanza di competenze nel settore scientifico-disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura, i verbali della commissione, il bando e gli ulteriori atti connessi, deducendo l'illegittimità della valutazione secondo cui il suo percorso formativo non poteva essere considerato, in termini di crediti formativi universitari, per la mancanza di competenze nel settore scientifico-disciplinare richiesto dal bando. Il ricorrente aveva conseguito il Diploma di Laurea in Tutela e Benessere Animale, classe L-38, ed era iscritto al terzo anno del corso di laurea in Biotecnologie, classe L-2. In sede cautelare il TAR ha rilevato, tuttavia, seri dubbi preliminari sia sull'ammissibilità sia sulla ricevibilità del ricorso: un primo elenco degli ammessi era stato pubblicato e comunicato il 26 settembre 2025, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 5 dicembre 2025. Il ricorrente aveva inoltre presentato istanza di accesso agli atti il 29 settembre 2025, dichiarando di voler tutelare i propri interessi relativi alla graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha evidenziato che il ricorso sembra rivolto soltanto contro atti successivi al decreto n. 4079 del 26 settembre 2025, soprattutto contro il decreto rettorale di rettifica n. 4304 del 7 ottobre 2025, con possibili dubbi di ammissibilità per mancata impugnazione dell'atto originario lesivo. Ha inoltre rilevato la possibile tardività del ricorso, poiché la notificazione del 5 dicembre 2025 appariva effettuata oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione e comunicazione del 26 settembre 2025 o, comunque, dalla conoscenza desumibile dall'istanza di accesso del 29 settembre 2025. La decisione è stata adottata sulla base della valutazione sommaria propria della fase cautelare e non definisce il merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente i presupposti cautelari, ravvisando l'assenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata impugnazione dell'atto originario immediatamente lesivo può determinare seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso contro un successivo atto di rettifica o approvazione, quando quest'ultimo non appaia autonomamente lesivo.
- La conoscenza dell'esito lesivo di una procedura selettiva, desumibile dalla pubblicazione e comunicazione dell'elenco degli ammessi, può far decorrere il termine per impugnare l'atto lesivo.
- La presentazione di un'istanza di accesso agli atti nella quale il candidato dichiari di voler tutelare i propri interessi relativi alla graduatoria può costituire indice della piena conoscenza dell'esito della procedura e rilevare ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
- In sede cautelare, la sussistenza di seri dubbi di ammissibilità o ricevibilità del ricorso è sufficiente a escludere il fumus boni iuris e a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, senza definire in via definitiva tali questioni nel merito.
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