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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30551/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Collini era stata condannata per il reato di calunnia perché, presentando una querela di falso nell'ambito di una controversia con le avvocate Monica Guerzoni e Monica Mariotti per il pagamento di prestazioni professionali, aveva disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sulla procura alle liti, implicando che le avvocate avessero falsamente autenticato la firma. In cassazione la difesa ha dedotto: (i) che il disconoscimento riguardava firme apposte dal figlio e non un'accusa di falso penale da parte delle legali (al massimo una colpa), (ii) che il disconoscimento era frutto di un errore colposo e pertanto mancava il dolo richiesto per la calunnia, (iii) vizi procedurali relativi alla consulenza grafologica acquisita come indagine suppletiva (depositata oltre il termine concesso) e alla presunta nullità del provvedimento che aveva concesso il termine per indagini suppletive richiamando l'art. 438, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili/mere reiterazioni i primi due motivi, condividendo la valutazione della Corte d'Appello secondo cui il disconoscimento della sottoscrizione era doloso alla luce delle circostanze e delle ripetute affermazioni della ricorrente nonostante le dettagliate e credibili controdichiarazioni dell'avvocata Guerzoni. Sul profilo processuale la Cassazione ha interpretato l'art. 438, comma 4, c.p.p. nella prospettiva della funzionalità del rito abbreviato: l'immediatezza non richiede necessariamente il deposito in udienza, ma che non intercorra un lasso temporale tale da vanificare la speditezza del rito; pertanto il termine concesso al pubblico ministero per indagini suppletive era legittimo. L'acquisizione tardiva delle indagini suppletive (consulenza grafologica) non è stata considerata automaticamente inutilizzabile: l'inutilizzabilità è prevista tassativamente da specifiche norme e non può essere estesa per analogia; inoltre la difesa non ha dimostrato di avere subito pregiudizio, avendo potuto revocare il rito abbreviato se lo avesse ritenuto. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 481 cod. pen.

    La condotta contestata è stata qualificata come calunnia consistente nell'accusare falsamente le legali di aver attestato come autentica la sottoscrizione della procura; la Corte ha ritenuto che l'imputata avesse dolo nella reiterazione del disconoscimento malgrado le circostanze contrarie

  • art. 438, comma 4, cod. proc. pen.

    «quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta»

    La Cassazione interpreta il requisito dell'"immediatezza" in modo funzionale: non è necessario che il deposito delle indagini difensive avvenga in udienza, ma che non vi sia un intervallo tale da compromettere la finalità di speditezza del rito abbreviato; il PM può pertanto ottenere un termine per indagini suppletive anche se il deposito è avvenuto poco prima dell'udienza

  • art. 191 cod. proc. pen.

    La norma disciplina specifici divieti probatori la cui violazione comporta inutilizzabilità; la Corte esclude che si possa estendere per analogia tale sanzione alle indagini suppletive del caso concreto

  • art. 407 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto inammissibile un'applicazione analogica dell'istituto dell'inutilizzabilità previsto in altro contesto (art. 407) perché i casi di inutilizzabilità sono tassativi e non si prestano ad analoga estensione

Massime di principio

  • Il disconoscimento della firma può integrare il reato di calunnia se è effettuato dolosamente e reiterato nonostante prove o circostanze concrete che dimostrano l'autenticità della sottoscrizione
  • La mera delega della gestione a terzi (es. il figlio che firma per abitudine) non esclude il dolo se l'interessato ribadisce consapevolmente il disconoscimento dopo adeguata contestazione
  • L'art. 438, comma 4, c.p.p. va interpretato in funzione della speditezza del rito abbreviato: l'immediatezza non impone che il deposito delle indagini difensive avvenga necessariamente in udienza, ma che la richiesta di rito non sfrutti ritardi tali da impedire indagini contraddittorie
  • Il deposito tardivo di indagini suppletive o di consulenze non determina automaticamente la loro inutilizzabilità; occorre verificare la sussistenza di un divieto probatorio tassativo o la concreta lesione del diritto di difesa
  • Non è possibile estendere per analogia sanzioni di inutilizzabilità previste in norme diverse; la parte che lamenta tardività deve dimostrare il pregiudizio e, nel rito abbreviato, ha la possibilità di revocare la richiesta all'esito delle indagini suppletive

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