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Sentenza

Sentenza n. 4494/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 12/03/2026 sull’istanza presentata il 10/02/2026 per l’accesso alle immagini di videosorveglianza tratte il 09/02/26 dalle pubbliche telecamere presenti in Via FFSS, nei pressi dell’imbocco della SS 268 (direzione ANGRI) e di Via Cacciabella del Comune di Ottaviano;

Giustizia amministrativa202602575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso alle immagini di videosorveglianza comunale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza presentata il 10 febbraio 2026 per ottenere le immagini registrate il 9 febbraio 2026 dalle telecamere pubbliche situate nel territorio comunale, nei pressi dell'imbocco della SS 268 e di Via Cacciabella. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta in data 28 maggio 2026, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva. Il ricorrente non ha contestato tale sopravvenuto soddisfacimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse conoscitivo del ricorrente e conseguito il bene della vita perseguito, ossia l'acquisizione dei dati e delle informazioni richiesti all'Amministrazione. Il giudice ha ravvisato la condizione per la pronuncia prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e consente la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il diniego o il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'Amministrazione trasmette integralmente la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone l'integrale soddisfazione dell'interesse conoscitivo e il conseguimento del bene della vita perseguito con l'azione di accesso; la mera soddisfazione parziale della richiesta non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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