Cassazione Penale, Sentenza n. 5875/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia (20/07/2022) che aveva rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una sanzione pecuniaria di euro 425,16 irrogata il 2/07/2020 dall'Ufficio regionale di Pazin (Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia) e divenuta definitiva il 21/10/2020. Il Procuratore generale contestava la corretta applicazione dell'art. 1, lett. a), n. 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, sostenendo che il riconoscimento è possibile anche quando la sanzione sia stata irrogata da un'autorità amministrativa, purché all'interessato sia riconosciuta la possibilità di impugnare il provvedimento davanti a un'autorità giudiziaria nello Stato di emissione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità di formulazione. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente motivato il rifiuto del riconoscimento sulla base di due presupposti: (a) il certificato croato riguardava una decisione emessa da autorità amministrativa relativa a un illecito tributario che, secondo l'ordinamento italiano, costituisce illecito amministrativo e non reato; (b) mancava il requisito della doppia punibilità previsto dall'art. 9, lett. b) del d.lgs. n. 37/2016 e la condotta non rientrava tra quelle elencate nell'art. 10 per le quali si prescinde dalla verifica della doppia incriminazione. La Corte ha confermato che, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, se la decisione estera riguarda fatti che non costituiscono reato nell'ordinamento di esecuzione (salvo i casi dell'art. 10), la Corte d'appello può legittimamente rifiutare il riconoscimento. Il ricorso è dunque stato dichiarato inammissibile e il provvedimento di rinvio non è stato disposto.
Norme richiamate
Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio
art. 2, art. 5 (par. 1 e 3), art. 7 (par. 1, lett. b), art. 4
Stabilisce il regime europeo di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie: la decisione di uno Stato membro può essere riconosciuta anche se emessa da autorità amministrativa, purché all'interessato sia riconosciuta possibilità di ricorso giudiziario; tuttavia lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento al requisito che la condotta costituirebbe reato nel proprio diritto (salvo le fattispecie elencate per cui si prescinde dalla doppia incriminazione).
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37
art. 1, lett. a), n. 3; art. 2 (lett. a) e b)); art. 9 (lett. b)); art. 10; art. 12 (comma 1, lett. d)); art. 11 (comma 5)
Attua la decisione quadro 2005/214/GAI in Italia. Prevede che il riconoscimento delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie è possibile anche per provvedimenti amministrativi impugnabili in sede giudiziaria, ma richiede che il fatto per cui è stata irrogata la sanzione sia previsto come reato nel diritto italiano salvo le ipotesi di deroga previste dall'art. 10; elenca altresì i motivi ostativi al riconoscimento (ad es. mancanza di corrispondente fattispecie penale nell'ordinamento italiano).
Massime di principio
- Il riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sanzione pecuniaria europea emessa da autorità amministrativa è possibile solo se all'interessato è stata data la possibilità di ricorrere ad un'autorità giudiziaria nello Stato di emissione, ma ciò non è sufficiente: occorre anche che la condotta sia penalmente perseguibile nell'ordinamento italiano, salvo le fattispecie espressamente elencate per le quali si prescinde dalla doppia incriminazione.
- Se la decisione estera riguarda un illecito amministrativo che nel diritto italiano è qualificato come illecito amministrativo e non come reato, la Corte d'appello può legittimamente rifiutare il riconoscimento per mancanza del requisito della doppia punibilità.
- La parte richiedente il riconoscimento deve indicare e confrontare le norme dell'ordinamento italiano corrispondenti a quelle invocate nello Stato di emissione: la mancata contestazione motivata della motivazione della Corte di merito può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Per ottenere il riconoscimento è strategico dimostrare che la fattispecie estera rientra nell'elenco dell'art. 10 d.lgs. n. 37/2016 oppure che la condotta è sostanzialmente equivalente a un reato previsto dall'ordinamento italiano, indipendentemente dalla denominazione o dagli elementi formali della fattispecie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5716/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5717/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5718/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5719/2023 del 10/02/2023
- Sentenza penale · 10 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5723/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →