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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5875/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia (20/07/2022) che aveva rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di una sanzione pecuniaria di euro 425,16 irrogata il 2/07/2020 dall'Ufficio regionale di Pazin (Ministero delle Finanze della Repubblica di Croazia) e divenuta definitiva il 21/10/2020. Il Procuratore generale contestava la corretta applicazione dell'art. 1, lett. a), n. 3, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, sostenendo che il riconoscimento è possibile anche quando la sanzione sia stata irrogata da un'autorità amministrativa, purché all'interessato sia riconosciuta la possibilità di impugnare il provvedimento davanti a un'autorità giudiziaria nello Stato di emissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità di formulazione. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente motivato il rifiuto del riconoscimento sulla base di due presupposti: (a) il certificato croato riguardava una decisione emessa da autorità amministrativa relativa a un illecito tributario che, secondo l'ordinamento italiano, costituisce illecito amministrativo e non reato; (b) mancava il requisito della doppia punibilità previsto dall'art. 9, lett. b) del d.lgs. n. 37/2016 e la condotta non rientrava tra quelle elencate nell'art. 10 per le quali si prescinde dalla verifica della doppia incriminazione. La Corte ha confermato che, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, se la decisione estera riguarda fatti che non costituiscono reato nell'ordinamento di esecuzione (salvo i casi dell'art. 10), la Corte d'appello può legittimamente rifiutare il riconoscimento. Il ricorso è dunque stato dichiarato inammissibile e il provvedimento di rinvio non è stato disposto.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio

    art. 2, art. 5 (par. 1 e 3), art. 7 (par. 1, lett. b), art. 4

    Stabilisce il regime europeo di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie: la decisione di uno Stato membro può essere riconosciuta anche se emessa da autorità amministrativa, purché all'interessato sia riconosciuta possibilità di ricorso giudiziario; tuttavia lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento al requisito che la condotta costituirebbe reato nel proprio diritto (salvo le fattispecie elencate per cui si prescinde dalla doppia incriminazione).

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37

    art. 1, lett. a), n. 3; art. 2 (lett. a) e b)); art. 9 (lett. b)); art. 10; art. 12 (comma 1, lett. d)); art. 11 (comma 5)

    Attua la decisione quadro 2005/214/GAI in Italia. Prevede che il riconoscimento delle decisioni sulle sanzioni pecuniarie è possibile anche per provvedimenti amministrativi impugnabili in sede giudiziaria, ma richiede che il fatto per cui è stata irrogata la sanzione sia previsto come reato nel diritto italiano salvo le ipotesi di deroga previste dall'art. 10; elenca altresì i motivi ostativi al riconoscimento (ad es. mancanza di corrispondente fattispecie penale nell'ordinamento italiano).

Massime di principio

  • Il riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sanzione pecuniaria europea emessa da autorità amministrativa è possibile solo se all'interessato è stata data la possibilità di ricorrere ad un'autorità giudiziaria nello Stato di emissione, ma ciò non è sufficiente: occorre anche che la condotta sia penalmente perseguibile nell'ordinamento italiano, salvo le fattispecie espressamente elencate per le quali si prescinde dalla doppia incriminazione.
  • Se la decisione estera riguarda un illecito amministrativo che nel diritto italiano è qualificato come illecito amministrativo e non come reato, la Corte d'appello può legittimamente rifiutare il riconoscimento per mancanza del requisito della doppia punibilità.
  • La parte richiedente il riconoscimento deve indicare e confrontare le norme dell'ordinamento italiano corrispondenti a quelle invocate nello Stato di emissione: la mancata contestazione motivata della motivazione della Corte di merito può portare all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento è strategico dimostrare che la fattispecie estera rientra nell'elenco dell'art. 10 d.lgs. n. 37/2016 oppure che la condotta è sostanzialmente equivalente a un reato previsto dall'ordinamento italiano, indipendentemente dalla denominazione o dagli elementi formali della fattispecie.

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