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Sentenza

Sentenza n. 12/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, del “a) provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 691 del 11/12/2024, adottato dal Comune di Courmayeur e recante Titolo Abilitativo Oneroso per trasformazioni edilizio-urbanistiche equivalente a Permesso di Costruire Art. 59, comma 1, lett. c) della l.r. 11/1998 rilasciato in accoglimento dell'istanza presentata da Fortunata, Elisabetta e Romana Grange per “Titolo abilitativo espresso LEGGE CASA - Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della LR 24/04.08.2009 e degli artt. 59, comma 1, lett. a), 60 e 60bis della LR 11/06.04.1998”, ad oggetto “opere di ristrutturazione di fabbricato adibito a civile abitazione sito nel comune di Courmayeur”, interessante gli immobili ubicati in COURMAYEUR (AO), VIALE MONTE BIANCO n. 18 (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 1 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 2 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 3 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 4 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 5 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 6 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 7 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 8 del Catasto Fabbricati) (foglio n. 40 mappale n. 422 subalterno n. 9)” (doc. n. 1); b) nonché, per quanto occorrer possa, di ogni atto e/o provvedimento, preordinato, consequenziale e comunque connesso e in particolare, ove ritenuto, le “Nuove disposizioni Attuative della lr 24/2009 - Testo Coordinato della DGR n. 514/2012 con le DGR 1847/2014 e 409/2021” e le DD.GG.RR. n. 966/2019, n. 378/2021””;

Giustizia amministrativa202500051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Titolo abilitativo oneroso rilasciato con il provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 691 dell'11 dicembre 2024, per la demolizione e ricostruzione con unificazione, ampliamento volumetrico e modifica dell'area di sedime di due edifici residenziali in zona Ac1 del PRG di Courmayeur

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (condominio confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato il titolo edilizio rilasciato dal Comune in favore delle proprietarie degli immobili, poi acquistati anche da una società, deducendo quattro motivi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 52-quater e 88-bis della l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la demolizione e ricostruzione su diverso sedime, con ampliamento, non fosse consentita per edifici classificati E1 ed E3 in zona territoriale A priva di strumenti attuativi. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968, dell'art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 59 e 88-bis della l.r. n. 11/1998 e della l.r. n. 24/2009, contestando il rispetto delle distanze dagli edifici preesistenti e lamentando la copertura delle vedute sul Monte Bianco conseguente all'aumento dell'altezza del fabbricato. Con il quarto motivo ha denunciato ulteriori carenze istruttorie, contraddittorietà, perplessità e difetto di motivazione rispetto alla documentazione richiesta dal PRG comunale. Il condominio aveva inoltre rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il titolo edilizio, ritenendo illegittimo il provvedimento sulla base dell'art. 52, comma 2, lett. c), della l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998, nel testo applicabile ratione temporis. In assenza di strumenti attuativi, la disposizione consente nelle zone territoriali di tipo A la totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime soltanto per gli edifici classificati E2 ed E4, cioè edifici o bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente, e non per quelli classificati E1 ed E3, già inseriti nell'ambiente. Poiché gli edifici interessati erano classificati E1 ed E3, l'intervento autorizzato non rientrava tra quelli consentiti, anche considerando la demolizione e ricostruzione, l'unificazione dei fabbricati, l'ampliamento volumetrico e la diversa area di sedime. Il giudice ha escluso che le disposizioni attuative della l.r. n. 24/2009, approvate dalla Giunta regionale, potessero derogare o abrogare la disciplina legislativa di rango superiore. Ha inoltre applicato un'interpretazione restrittiva delle norme sul piano casa, ritenute eccezionali, transitorie e derogatorie rispetto alla pianificazione ordinaria, non suscettibili di estensione oltre le ipotesi espressamente previste. L'accoglimento del primo motivo è stato ritenuto pienamente satisfattivo e ha reso superfluo l'esame degli ulteriori motivi. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, lett. c), l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A [...] sono consentiti [...] gli interventi di ristrutturazione edilizia [...] che possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime [...] limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2.

    La demolizione e ricostruzione su diverso sedime è consentita, nella zona A priva di strumenti attuativi, soltanto per gli edifici classificati E2 ed E4; la norma non consente tale trasformazione per gli edifici E1 ed E3.

  • art. 52-quater, comma 2, l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    E1 - Edificio inserito nell'ambiente; E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente; E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente; E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente.

    La classificazione degli edifici distingue quelli inseriti nell'ambiente da quelli in contrasto con l'ambiente e costituisce il presupposto per individuare gli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi dall'art. 52.

  • art. 88-bis l.r. Valle d'Aosta n. 11/1998

    È richiamato dalla disciplina applicabile alla demolizione e ricostruzione su diverso sedime, ma la decisione fonda l'illegittimità soprattutto sulla limitazione contenuta nell'art. 52, comma 2, lett. c), relativa alle categorie E2 ed E4.

  • l.r. Valle d'Aosta n. 24/2009

    La disciplina regionale del piano casa ha natura eccezionale, transitoria e derogatoria e deve essere interpretata restrittivamente, senza estensione a interventi non espressamente consentiti.

  • art. 4, primo comma, disposizioni preliminari al codice civile

    Le disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale, anche ove qualificate come regolamentari, non possono esercitare una vis abrogans nei confronti della norma legislativa di rango superiore.

  • art. 9 d.m. n. 1444/1968

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle distanze tra costruzioni, ma il motivo non è stato esaminato perché il ricorso è stato accolto sulla questione preliminare della non ammissibilità dell'intervento in base alla classificazione degli edifici.

  • art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle distanze, ma non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • In una zona territoriale di tipo A priva di strumenti attuativi, la totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime è consentita dalla disciplina regionale soltanto per gli edifici espressamente classificati come strutture in contrasto con l'ambiente, e non per quelli già inseriti nell'ambiente.
  • Le norme regionali sul piano casa, in quanto eccezionali, transitorie e derogatorie rispetto alla pianificazione ordinaria, devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre le ipotesi espressamente previste.
  • Le disposizioni attuative o regolamentari adottate dalla Giunta regionale non possono derogare, modificare o abrogare una limitazione prevista da una legge regionale di rango superiore.
  • Quando l'intervento edilizio autorizzato è radicalmente incompatibile con il tipo di edificio individuato dalla disciplina regionale come suscettibile di demolizione e ricostruzione su diverso sedime, l'illegittimità del titolo può essere dichiarata senza esaminare le ulteriori censure relative a distanze, vedute, istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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