Cassazione Penale, Sentenza n. 430/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva disapplicato la circolare del D.A.P. n. 3676/6126 (art.16) che dispone la fruizione dei colloqui visivi "a distanza di circa trenta giorni" per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis. Il Ministero deduceva violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord.pen.) sostenendo che la norma impone un limite di un colloquio al mese "da svolgersi ad intervalli di tempo regolari" finalizzato a limitare i contatti con l'esterno e a evitare che colloqui ravvicinati permettano al detenuto di impartire direttive all'associazione di appartenenza; la circolare sarebbe quindi legittima ed il provvedimento del magistrato di sorveglianza contrastava con l'indirizzo giurisprudenziale più recente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero; ha ritenuto legittima la circolare del D.A.P. che prevede colloqui a distanza di "circa trenta giorni" quale ragionevole esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione volto a contemperare l'interesse dei familiari con le esigenze di sicurezza previste dall'art. 41-bis. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, indicando i principi interpretativi da rispettare (prevalente lettura letterale e funzionale dell'art. 41-bis; rischio che l'accorpamento favorisca la concentrazione di informazioni).
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ordinamento penitenziario
nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari
Letto in senso letterale e funzionale: stabilisce il limite di un colloquio al mese a intervalli regolari; autorizza l'amministrazione a disciplinare la cadenza per motivi di sicurezza e diluizione dei flussi informativi; impedisce l'accorpamento motivato solo dal disagio dei familiari.
Circolare D.A.P. n. 3676/6126 (2/10/2017), art. 16
Riconosciuta come legittima manifestazione del potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria: la previsione di intervalli di circa 30 giorni è un esercizio ragionevole volto a evitare la concentrazione dei colloqui e i potenziali rischi per la sicurezza.
art. 18, Ordinamento penitenziario
Affermato come norma che riconosce i colloqui tra detenuto e familiari quale componente del trattamento rieducativo; tuttavia, nel regime 41-bis il contenuto del diritto viene regolato amministrativamente e può tradursi in un interesse legittimo del detenuto quando l'amministrazione disciplina le modalità.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. sez. 1, n. 23945/2020 e pronunce successive)
Ha consolidato l'indirizzo secondo cui la regolamentazione del D.A.P. è legittima e costituisce un contemperamento ragionevole tra esigenze di sicurezza e interessi dei detenuti/familiari; tale indirizzo è prevalente rispetto a interpretazioni più elastiche che ammettevano l'accorpamento.
Massime di principio
- L'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) va interpretato in senso restrittivo/letterale: un colloquio al mese a intervalli regolari non si presta, salvo motivazioni specifiche, all'accorpamento.
- Il D.A.P. dispone di potere discrezionale per disciplinare modalità e cadenze dei colloqui; misure come l'intervallo di circa 30 giorni possono essere legittime se rientrano in un bilanciamento ragionevole tra diritti e sicurezza.
- I colloqui restano un elemento del trattamento rieducativo (art.18), ma nel regime 41-bis l'interesse del detenuto al ravvicinamento è frequentemente considerato un interesse legittimo e non un diritto soggettivo assoluto.
- Il giudice di merito deve motivare adeguatamente se intende discostarsi dalla circolare o dall'indirizzo consolidato, spiegando perché la sicurezza non verrebbe pregiudicata da eventuali accorpamenti.
- In casi simili, la linea giurisprudenziale recente favorisce la conferma di regole organizzative che diluiscono i contatti nel tempo per prevenire il rischio di trasmissione di direttive dall'interno verso l'esterno.
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