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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3653 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato il riconoscimento alla cooperativa delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973 per gli anni d'imposta 2001 e 2002, sostenendo che la società, pur rivestendo formalmente la forma cooperativa, svolgesse in concreto una normale attività imprenditoriale lucrativa. Gli elementi indicati comprendevano il mancato impiego lavorativo di numerosi soci, il ricorso a dipendenti non soci, a cooperative terze e al subappalto, l'elevato turn over dei soci, la rilevante produzione di utili non distribuiti, le partecipazioni in società collegate o controllate, gli investimenti immobiliari, la complessa struttura aziendale e le ingenti spese pubblicitarie. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse valorizzato soltanto i requisiti formali e statutari, senza verificare concretamente l'effettiva mutualità della cooperativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della cooperativa e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva annullato gli avvisi di accertamento. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi per ciascun anno d'imposta se la cooperativa operasse realmente nell'interesse economico dei soci e rispettasse le condizioni sostanziali per beneficiare delle agevolazioni fiscali. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente che le agevolazioni spettassero o non spettassero, ma ha stabilito che la questione dovesse essere riesaminata sulla base dei dati concreti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 11 e 14

    Le agevolazioni fiscali per le cooperative di produzione e lavoro non dipendono dalla sola forma giuridica o dalla conformità dello statuto, ma dall'effettivo svolgimento di un'attività mutualistica nel singolo periodo d'imposta. L'amministrazione finanziaria può disconoscere il beneficio sulla base di dati concreti che dimostrino l'utilizzo della forma cooperativa come copertura di una normale attività lucrativa.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 14, comma 1

    "Le agevolazioni ... si applicano alle società cooperative ... che siano disciplinate dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato"

    Il rispetto dei principi mutualistici deve risultare non solo dalle regole statutarie, ma anche dall'attività concretamente svolta dalla cooperativa.

  • Art. 45 della Costituzione

    "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata"

    La tutela costituzionale della cooperazione giustifica il favore legislativo, ma riguarda la cooperazione autenticamente mutualistica e non le strutture che utilizzino la forma cooperativa per finalità prevalentemente lucrative.

  • D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, artt. 16, 23 e 26

    Le cooperative di lavoro devono rispettare requisiti sostanziali connessi alla prevalenza dell'apporto lavorativo dei soci e alla concreta realizzazione della mutualità.

  • Legge n. 142 del 2001, art. 1, comma 2

    Il socio lavoratore partecipa alla gestione, alle decisioni strategiche, ai processi produttivi, alla formazione del capitale, al rischio d'impresa e ai risultati economici; tali aspetti devono essere verificati concretamente per accertare l'effettiva mutualità.

  • Legge n. 904 del 1977, art. 12

    La disciplina delle agevolazioni deve essere applicata in collegamento con i requisiti sostanziali della cooperazione mutualistica.

  • Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già art. 87 del Trattato CE

    Le agevolazioni fiscali alle cooperative possono costituire aiuti di Stato selettivi. Sono compatibili con il diritto dell'Unione solo quando riguardano cooperative realmente mutualistiche e rispettano i criteri di necessità e proporzionalità.

  • Sentenza della Corte di giustizia UE, Paint Graphos, 8 settembre 2011

    Una cooperativa autentica opera nell'interesse economico dei propri soci, mantiene con essi una relazione personale e non meramente commerciale, ne favorisce la partecipazione attiva e assicura un'equa ripartizione dei risultati economici. Le cooperative non genuinamente mutualistiche non devono beneficiare di un trattamento fiscale privilegiato rispetto alle società lucrative.

  • Artt. 2525, 2526 e 2536 del codice civile, nella formulazione applicabile ratione temporis

    Le norme sono richiamate come espressione dei principi relativi alla partecipazione dei soci, alla mutualità, al capitale e alla distribuzione dei risultati nelle società cooperative.

Massime di principio

  • Per ottenere agevolazioni fiscali riservate alle cooperative non basta avere uno statuto conforme alla legge, essere iscritti nei registri competenti o rispettare formalmente alcuni parametri: occorre dimostrare che la mutualità sia effettiva e concreta.
  • L'amministrazione finanziaria può verificare la genuinità della cooperativa per ogni singolo anno d'imposta e può disconoscere il beneficio quando la forma cooperativa appare utilizzata per svolgere una normale attività commerciale lucrativa.
  • Nelle cooperative di lavoro è particolarmente rilevante il coinvolgimento effettivo dei soci nei processi lavorativi, gestionali ed economici. Il mancato impiego di numerosi soci, il ricorso sistematico a terzi e il breve turn over possono costituire indici di assenza di mutualità.
  • La presenza di utili, investimenti immobiliari, partecipazioni societarie, pubblicità o una struttura aziendale complessa non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni, ma tali elementi devono essere valutati complessivamente per verificare se l'attività sia realmente orientata al vantaggio dei soci.
  • La registrazione prefettizia e la presunzione legale di mutualità non impediscono un accertamento fiscale fondato su fatti concreti; la cooperativa deve poter dimostrare la relazione personale, partecipativa ed economica con i propri soci.
  • In caso di annullamento degli avvisi da parte dei giudici di merito senza un esame analitico degli elementi indicati dall'amministrazione, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione fattuale.

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