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Sentenza

Sentenza del 14/07/2016 n. 4499 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Diniego di rimborso IRPEF - Restituzione delle ritenute IRFEF operate dall'INPDAP sull'indennità di buonuscita - Detrazione IRPEF degli oneri contributivi da versarsi unicamente a carico del contribuente lavoratore subordinato - Non sussiste - Art. 17, D.P.R. n. 917/1986 - Non contempla la detrazione - Norma non applicabile nelle ipotesi di contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta dall'INPDAP sull'indennità di buonuscita, sostenendo che gli oneri relativi alla contribuzione volontaria, interamente a suo carico, dovessero essere detratti ai fini della determinazione dell'imposta. La questione riguardava l'applicabilità dell'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 alle somme collegate a contribuzione volontaria e ad anzianità figurativa.

La decisione

La pretesa di rimborso è stata respinta. È stato affermato che l'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 non contempla la detrazione IRPEF degli oneri contributivi versati esclusivamente dal lavoratore subordinato nell'ambito di una contribuzione volontaria. La norma riguarda somme riconducibili al rapporto di lavoro effettivo e stabile e non è applicabile alla contribuzione volontaria totalmente a carico del lavoratore, anche quando essa produca un'anzianità figurativa. La decisione è conforme all'orientamento della Cassazione, sentenza n. 12486/1997.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma non prevede la detrazione ai fini IRPEF degli oneri contributivi da versarsi unicamente a carico del lavoratore subordinato.

    La disposizione non può essere utilizzata per ottenere la detrazione o il rimborso delle ritenute IRPEF in relazione a contributi volontari sostenuti integralmente dal lavoratore, anche se tali contributi determinano un'anzianità figurativa.

Massime di principio

  • Le agevolazioni o detrazioni fiscali devono trovare un fondamento espresso nella norma: non è possibile estenderle per analogia a oneri contributivi non espressamente considerati.
  • La contribuzione volontaria interamente sostenuta dal lavoratore non è automaticamente assimilabile ai contributi derivanti da un rapporto di lavoro effettivo, stabile e caratterizzato da obblighi contributivi ordinari.
  • La formazione di un'anzianità figurativa conseguente a contribuzione volontaria non comporta, di per sé, il riconoscimento di una detrazione IRPEF sugli importi versati.
  • In caso di richiesta di rimborso fiscale, occorre verificare sia la natura delle somme tassate sia l'esistenza di una specifica disposizione che consenta la deduzione o detrazione dell'onere sostenuto.

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