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Ordinanza

Ordinanza n. 12/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Dirigente IV Settore Comune Di Fondi Del 13.10.2025

Giustizia amministrativa202501114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente del IV Settore del Comune di Fondi del 13 ottobre 2025 e gli ulteriori provvedimenti impugnati connessi al procedimento di rilascio dell'autorizzazione richiesta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota dirigenziale comunale e gli ulteriori provvedimenti indicati nel ricorso, nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione richiesta già nel 2022. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti; il Collegio ha tuttavia ritenuto rilevante, ai fini del fumus boni iuris, l'esito positivo della conferenza di servizi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo, con la valutazione sommaria propria della fase cautelare, che il ricorso non fosse privo di fumus boni iuris, soprattutto in considerazione dell'esito positivo della conferenza di servizi, il Collegio ha ravvisato anche il periculum in mora: l'esecuzione dei provvedimenti impugnati avrebbe determinato un notevole rallentamento del procedimento autorizzatorio avviato nel 2022, con danno grave e irreparabile. Per l'effetto, ha sospeso i provvedimenti impugnati, fissando l'udienza pubblica di merito al 26 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; ... Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La tutela cautelare è stata concessa sulla base della verifica sommaria del fumus boni iuris e della sussistenza di un danno grave e irreparabile, derivante dal rallentamento del procedimento autorizzatorio.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può riconoscere il fumus boni iuris quando, a un esame sommario, gli elementi procedimentali disponibili — nel caso concreto, l'esito positivo della conferenza di servizi — rendano non manifestamente infondata la domanda di annullamento.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione dell'atto impugnato provochi un rallentamento significativo di un procedimento autorizzatorio già avviato, tale da determinare un danno grave e irreparabile per il richiedente.
  • La sussistenza congiunta, in sede cautelare, di fumus boni iuris e periculum in mora giustifica la sospensione degli atti impugnati, con rinvio della definizione della controversia alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieConferenza di serviziTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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