Sentenza del 15/09/2022 n. 27242 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugnava l'assoluzione dall'ICI del Seminario riguardo a un complesso immobiliare in Via Montegrappa n.21 per l'anno contestato, sostenendo che mancava il requisito oggettivo dell'utilizzo effettivo dell'immobile per le attività esentate (formazione del clero), e contestando altresì l'applicabilità dell'esenzione alla luce della normativa nazionale e di una decisione europea; il Seminario aveva giustificato l'omesso versamento invocando l'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.504/1992 e aveva risposto a richieste di chiarimenti del Comune indicando l'esenzione e dichiarando inutilizzato il bene.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso del Comune, ha ritenuto assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della Commissione regionale che aveva accolto il ricorso del Seminario e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del Seminario. Ha ritenuto che l'esenzione ICI richiede la sussistenza del requisito soggettivo (sussistente nel caso) e del requisito oggettivo (utilizzo/destinazione effettiva e concreta): il lungo e significativo inutilizzo dell'immobile e le trattative di vendita successive al 2002 indicavano la perdita della strumentalità rispetto all'attività di formazione del clero, quindi l'esenzione non spettava. Inoltre la Corte ha ritenuto che il comportamento del Seminario (non comunicare la trattativa di vendita) non poteva fondare un affidamento legittimo ai sensi della L. n.212/2000, art.10. Ha compensato integralmente le spese di merito e condannato il Seminario alle spese di legittimità a favore del Comune; ha altresì precisato che il rimborso statale percepito dal Comune ai sensi della L. n.206/2003 non impedisce il recupero dell'imposta dal contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
esenzione per "gli immobili utilizzati dai soggetti... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche..."
L'esenzione richiede sia il requisito soggettivo (soggetto non commerciale individuato dal D.P.R. 917/1986, art.87) sia il requisito oggettivo: l'immobile deve essere effettivamente e concretamente destinato ed utilizzato per le attività indicate; il mero possesso o una destinazione meramente potenziale o un temporaneo inutilizzo non giustificano l'esenzione se sussistono elementi sintomatici di perdita della strumentalità (es. lunga inutilizzabilità e trattative di vendita).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c)
Individua i soggetti non commerciali (enti non commerciali/enti di culto) rilevanti ai fini del requisito soggettivo dell'esenzione; nel caso il requisito soggettivo era riconosciuto sussistente.
L. n. 22 del 1985, art. 2
Inserisce i Seminari tra gli enti aventi fine di culto; questo incide sul requisito soggettivo ma non esonera dalla verifica del requisito oggettivo (utilizzo/destinazione effettiva).
L. n. 206 del 2003, art. 2
Dispone meccanismi di rimborso statale ai Comuni per minori entrate ICI su edifici di culto; la Corte ha stabilito che il rimborso statale percepito dal Comune non esaurisce né impedisce il potere impositivo comunale né preclude l'azione di recupero dell'imposta non versata dal contribuente.
L. n. 212 del 2000, art. 10
"I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"
Tutela l'affidamento del contribuente purché fondato su atti espliciti, univoci e su condotta di buona fede oggettiva; tuttavia il silenzio dell'amministrazione dopo una richiesta non sempre genera affidamento legittimo, specialmente se il contribuente ha omesso fatti rilevanti (es. trattative di vendita) che avrebbero dovuto essere comunicati.
L. n. 241 del 1990, art. 7
Norma procedurale sul procedimento amministrativo; la Corte osserva che le disposizioni sul termine di conclusione non si applicano al procedimento tributario e che il silenzio dell'amministrazione in materia tributaria è neutro rispetto all'affidamento quando non sussistono atti univoci.
Decisione della Commissione Europea n. 2013/284/UE del 19 dicembre 2012
Richiamata dal Comune quale argomento relativo a divieto di aiuti di Stato per esenzioni in favore di enti non commerciali per attività valutabili economicamente (es. formazione); la Corte ha ritenuto però assorbita tale censura perché ha escluso l'operatività dell'esenzione per mancanza del requisito oggettivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma menzionata in relazione a obblighi accessori; la Corte ha rilevato la ricorrenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del Seminario in caso di accoglimento parziale dell'eccezione incidentale.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per enti non commerciali richiede contemporaneamente il requisito soggettivo (ente non commerciale qualificato) e il requisito oggettivo: l'immobile deve essere concretamente destinato/utilizzato per le attività esentate; una destinazione solo potenziale o un inutilizzo prolungato che evidenzi perdita di strumentalità escludono l'esenzione.
- Il mero silenzio o la mancata adozione di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione tributaria, dopo un'interlocuzione, non costituiscono necessariamente un atto univoco idoneo a creare un affidamento legittimo del contribuente; l'affidamento è riconosciuto solo se l'amministrazione ha dato indicazioni chiare e il contribuente ha agito in buona fede, senza omettere fatti rilevanti.
- Se il contribuente omette di comunicare circostanze essenziali (es. trattative di vendita, permanente inattività con segnali di perdita di strumentalità) non può poi invocare la buona fede per sottrarsi a sanzioni o al pagamento dell'imposta; l'affidamento richiede condotta corretta e trasparente del contribuente.
- Il ricevimento da parte del Comune di rimborsi statali per minori entrate non impedisce all'ente locale di esercitare il proprio potere impositivo e di recuperare l'imposta non versata dal contribuente entro i termini di decadenza; il rimborso statale riguarda i rapporti Stato-Comune e non estingue automaticamente il diritto di rivalsa nei confronti del contribuente.
- Nelle controversie sull'esenzione fiscale è necessario valutare fattori oggettivi (durata e ragioni dell'inutilizzo, atti di disposizione, trattative di vendita, autorizzazioni canoniche, ecc.) per determinare se sia venuta meno la strumentalità dell'immobile rispetto alle attività tutelate.
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