Sentenza n. 595/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), n. 2871/2023, resa tra le parti, pubblicata il 6 ottobre 2023, notificata il 2 gennaio 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1643/2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2871/2023, che aveva annullato due ordinanze sindacali in materia di rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (imprese private)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza con cui il TAR aveva annullato: l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006, con cui era stato ordinato a un'impresa di rimuovere, recuperare e smaltire rifiuti presenti su un'area privata; e l'ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, con cui era stato affidato temporaneamente a un'altra impresa il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Quanto alla prima ordinanza, il Comune ha sostenuto che il previo contraddittorio non fosse necessario nei confronti dell'impresa autrice della violazione, rilevando che il giudizio di primo grado era stato promosso dall'impresa e non dalla proprietaria dell'area. Quanto alla seconda ordinanza, ha dedotto la contraddittorietà e l'insufficiente motivazione della sentenza, nonché l'errata interpretazione dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che il Sindaco non avesse operato alcuna deroga a norme di legge e che non fosse quindi necessario indicare le disposizioni derogate.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello. In relazione all'ordinanza ex art. 192 del d.lgs. 152/2006, ha ritenuto corretta la conclusione del TAR sull'illegittimità dell'atto per radicale mancanza del previo contraddittorio. L'obbligo riguarda tutti i soggetti interessati, tra cui rientra anche l'autore della violazione, oltre al proprietario dell'area; pertanto non è sufficiente che il contraddittorio sia stato eventualmente omesso nei confronti del proprietario, né il Comune può escluderlo nei confronti dell'autore materiale dell'abbandono. Quanto all'ordinanza ex art. 191 del d.lgs. 152/2006, il Collegio ha riconosciuto la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, ma ha confermato comunque l'annullamento dell'ordinanza per un autonomo rilievo. L'art. 191, comma 3, impone al Sindaco di indicare le norme derogate; qualora l'ordinanza non intenda derogare ad alcuna disposizione, impone, in combinato disposto con l'art. 3 della l. 241/1990, di motivare espressamente tale circostanza. Nel caso concreto l'affidamento temporaneo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti a un'impresa privata era stato disposto senza chiarire perché non costituisse deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, considerate inderogabili dall'art. 191, comma 1. Le spese non sono state liquidate per la mancata costituzione delle parti appellate.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006
Il previo contraddittorio deve essere instaurato con tutti i soggetti interessati dall'ordine di rimozione dei rifiuti, inclusi il proprietario dell'area e l'autore della violazione.
art. 191, comma 1, d.lgs. 152/2006
Le disposizioni del codice dei contratti pubblici rilevanti per l'affidamento del servizio sono considerate inderogabili nel contesto dell'ordinanza contingibile e urgente.
art. 191, comma 3, d.lgs. 152/2006
L'ordinanza contingibile e urgente deve indicare le norme derogate; se non vengono derogate disposizioni di legge, deve comunque motivare espressamente tale mancata deroga.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione impone di esplicitare le ragioni per cui un affidamento temporaneo disposto con ordinanza contingibile e urgente non si porrebbe in deroga alle disposizioni vigenti.
Massime di principio
- Nel procedimento finalizzato all'adozione dell'ordinanza di rimozione dei rifiuti prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il previo contraddittorio deve essere garantito a tutti i soggetti interessati, compreso l'autore della violazione e non soltanto il proprietario dell'area; la sua radicale omissione determina l'illegittimità dell'ordinanza.
- L'ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 deve indicare le disposizioni normative eventualmente derogate, così da consentire il controllo sulla legittimità e sui limiti della deroga.
- Anche quando l'amministrazione ritenga di non derogare ad alcuna disposizione di legge, l'ordinanza contingibile e urgente deve motivare espressamente tale circostanza, in applicazione congiunta dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 della l. 241/1990.
- L'affidamento temporaneo, mediante ordinanza contingibile e urgente, di un servizio pubblico a un operatore privato deve esplicitare le ragioni per cui l'affidamento non costituisca deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, quando tale disciplina sia inderogabile ai sensi dell'art. 191, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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