Cassazione Penale, Sentenza n. 3436/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato l'assoluzione di Bruno Dordevic ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che Dordevic, nelle dichiarazioni sostitutive del 7 dicembre 2020 e del 16 giugno 2021, aveva omesso di dichiarare di essere sottoposto a misure cautelari e successivamente a detenzione in carcere (situazione iniziata il 28 luglio 2020, sostituzione con arresti domiciliari il 10 febbraio 2021 e detenzione dal 16 giugno 2021), ottenendo indebitamente il reddito di cittadinanza. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte di appello che aveva ritenuto mancante l'elemento soggettivo doloso e aveva fatto riferimento a una volontà non compiutamente formata, invocando la regola per cui l'ignoranza della legge penale non è scusabile (art. 5 c.p.) e sostenendo che le dichiarazioni precompilate e la modulistica INPS chiarivano l'obbligo di segnalare condizioni soggettive ostative.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando i principi relativi alla struttura delle fattispecie degli artt. 2 e 7 del d.l. n. 4 del 2019 (fattispecie cosiddette incomplete: una parte il precetto, l'altra la sanzione), la Corte ha confermato che nei fatti mancava negli atti la dichiarazione sottoscritta dal richiedente (il cosiddetto Quadro F del modulo INPS) contenente le dichiarazioni essenziali per l'erogazione del beneficio. Tale sottoscrizione è elemento strutturale e funzionale della condotta materialmente sanzionata dall'art. 7 e non può essere supplita da un modulo generico scaricato dal sito INPS prodotto in appello. Inoltre la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui non sempre la violazione di un generico "dovere di lealtà" integra di per sé reato: è necessario che il mendacio possa ledere o leda effettivamente gli interessi pubblici tutelati dal beneficio. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la pronuncia di assoluzione del Dordevic è confermata.
Norme richiamate
d.l. n. 4 del 2019, artt. 2 e 7
Riconosciuta la struttura 'incompleta' della fattispecie: un articolo definisce il precetto (obbligo di dichiarare l'assenza di requisiti ostativi) e l'altro la sanzione; ai fini penali è necessario il fatto materiale comprovato dalla dichiarazione sottoscritta che contiene i dati essenziali per l'erogazione del beneficio
art. 5 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'argomentare che l'ignoranza della legge penale non scusa; la Corte però ha ritenuto che la decisione si fondi su una carenza probatoria della dichiarazione sottoscritta, più che su una questione di ignoranza della legge
art. 47 cod. pen.
Richiamato in giurisprudenza citata: distingue la "legge diversa dalla legge penale" come fonte normativa originariamente non penale che tuttavia può essere rilevante ai fini della fattispecie; errori su norme diverse possono essere errori sulla legge penale se la norma è stata incorporata nella fattispecie
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione perche il fatto non costituisce reato o perche il reo non è punibile; la sentenza impugnata è un'assoluzione ai sensi di questa norma
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per indicare che il ricorso è stato trattato con procedura scritta
Massime di principio
- Per integrare il reato relativo a dichiarazioni per il reddito di cittadinanza è necessario provare la produzione e la sottoscrizione della dichiarazione contenente i dati essenziali (es. Quadro F); la mera disponibilità sul sito del modulo non sostituisce la prova della dichiarazione sottoscritta
- La configurazione del reato richiede non solo un'omissione o falsità formale, ma che il mendacio possa ledere o abbia leso gli interessi pubblici tutelati dall'erogazione del beneficio; il 'dovere di lealtà' non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale
- Gli errori relativi a norme estranee alla legge penale possono costituire errore sulla legge penale se tali norme sono state espressamente o implicitamente integrate nella fattispecie; tuttavia l'errore sulla struttura fattuale (mancanza di prova della sottoscrizione) è decisivo per l'esito
- Per l'accusa: è fondamentale acquisire e conservare la modulistica firmata e documentare la concreta incidenza della falsa dichiarazione sugli interessi pubblici protetti dal beneficio; per la difesa: contestare la prova della sottoscrizione e l'effettiva capacità lesiva del mendacio
- In casi simili i giudici valuteranno separatamente l'elemento materiale (esistenza della dichiarazione sottoscritta con dati falsi o omessi) e l'elemento soggettivo (dolo), ma l'assenza della prova materiale può impedire anche la valutazione del dolo
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