Ordinanza n. 1088/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 68719 del 31.10.2025; - nonché del non conosciuto parere del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGINTCO n. 12486 del 20 agosto 2024, e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 35917 del 20 agosto 2024 non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per il percorso di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale acquisita in Romania per l'insegnamento sul sostegno, nonché il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca richiamato o presupposto, deducendone l'illegittimità. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che l'amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, incluso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Il giudice ha inoltre considerato non decisiva l'obiezione relativa all'assenza di natura abilitante del titolo, già affrontata dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022. È stata evidenziata anche la necessità di una motivazione rigorosa sulle divergenze tra i programmi formativi, alla luce del diritto dell'Unione europea sul riconoscimento dei titoli professionali, della tutela del mercato interno e della libera circolazione dei lavoratori; le eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto cautelare già emesso, e ha sospeso l'efficacia del provvedimento ministeriale di diniego fino alla scadenza, il 30 giugno 2026, del contratto di insegnamento sul sostegno svolto dalla ricorrente. La misura è stata ritenuta giustificata dall'esigenza di tutelare provvisoriamente la posizione della docente, in presenza di un fumus derivante dall'inadeguata valutazione della documentazione formativa e professionale e dalla possibile insufficienza della motivazione sulle differenze dei percorsi formativi, nonché del pregiudizio connesso alla imminente scadenza del contratto. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrono i presupposti per la tutela cautelare, sicché il giudice può sospendere provvisoriamente l'efficacia del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto di insegnamento.
sentenze Adunanza plenaria nn. 18-22 del 2022
Le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo estero non possono fondare il diniego in modo decisivo, essendo già state risolte dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo la documentazione relativa al percorso formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento di una formazione professionale estera deve motivare rigorosamente le divergenze tra il percorso formativo seguito nello Stato d'origine e quello richiesto nello Stato ospitante; le differenze formative possono essere affrontate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non costituisce, di per sé, una ragione decisiva per negare il riconoscimento quando la relativa obiezione sia incompatibile con i principi affermati dall'Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 18-22 del 2022.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere disposta, fino alla scadenza di un rapporto di insegnamento in corso, quando emerga un fumus di istruttoria o motivazione inadeguate e il protrarsi dell'atto possa pregiudicare concretamente la posizione professionale dell'interessato.
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