Cassazione Civile, Ordinanza n. 34038/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il proprietario di due terreni inseriti in zona C/5 dal PRG comunale ha impugnato avvisi di accertamento IMU per gli anni 2010-2014, sostenendo che i fondi erano in realtà agricoli e coltivati da lui e dal figlio convivente, entrambi dediti all'attività agricola. Ha dedotto che la propria qualità di pensionato agricolo non escludeva il beneficio fiscale, poiché continuava a svolgere attività agricola e la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 705, l. n. 145/2018 e dall'art. 78-bis d.l. n. 104/2020 avrebbe natura retroattiva, includendo anche i pensionati che proseguono l'attività agricola e i familiari coadiuvanti iscritti alla previdenza agricola. Con il secondo motivo ha inoltre lamentato la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata contestazione dei fatti allegati e l'erronea esclusione del beneficio in ragione della mancata iscrizione del pensionato alla gestione agricola, chiedendo la decisione nel merito con riconoscimento dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i periodi d'imposta considerati, i terreni risultavano ancora inseriti come edificabili nel PRG e che, ai fini dell'agevolazione IMU per terreni agricoli, non erano provati i presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina invocata. In particolare, ha rilevato che il figlio coltivatore diretto, pur effettivo conduttore del fondo, non risultava proprietario o titolare di un diritto reale sui terreni, mentre il padre-pensionato non aveva dimostrato di essere iscritto alla gestione previdenziale agricola. Da ciò ha desunto l'assenza del necessario collegamento soggettivo tra soggetto agevolato e fondo, escludendo l'applicabilità del beneficio. Le spese sono state compensate per la novità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 78-bis d.l. n. 104/2020
norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente anche ai periodi d'imposta precedenti, ma richiede comunque i presupposti soggettivi della disciplina agevolativa IMU, inclusa la permanenza dell'iscrizione previdenziale agricola per i pensionati che continuino l'attività agricola
art. 1, comma 705, l. n. 145/2018
i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, del medesimo nucleo familiare e iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola cui partecipano attivamente
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
richiamato come base dell'originaria pretesa impositiva relativa alla qualificazione dei terreni ai fini IMU/ICI
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
ai fini dell'imposta, l'edificabilità dell'area deriva dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi
art. 9 d.lgs. n. 504/1992
prevede il regime agevolato per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale
art. 58 d.lgs. n. 446/1997
definisce, agli effetti dell'art. 9 d.lgs. 504/1992, i coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale come persone iscritte negli elenchi comunali e soggette al relativo obbligo assicurativo
art. 115 c.p.c.
invocato per sostenere che i fatti allegati dal contribuente sarebbero rimasti non contestati, ma la censura non è stata accolta
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
ai fini IMU individua i soggetti agevolati nei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
art. 13, comma 8-bis, d.l. n. 201/2011
riconosce la riduzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati e iscritti nella previdenza agricola
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In materia di IMU sui terreni, la classificazione urbanistica in PRG è decisiva ai fini dell'edificabilità, ma il regime agevolativo per i terreni agricoli richiede il contemporaneo rispetto dei presupposti soggettivi previsti dalla normativa speciale.
- L'agevolazione per terreni agricoli spetta solo se il fondo è posseduto e condotto dal soggetto qualificato dalla legge; la sola conduzione materiale del terreno da parte di un familiare non basta se manca in capo a questi il titolo di proprietà o altro diritto reale richiesto dal sistema.
- La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, ai fini fiscali, è collegata all'iscrizione alla previdenza agricola e ai requisiti legali che essa presuppone; in assenza di prova di tali elementi il beneficio non è riconoscibile.
- Le norme di interpretazione autentica in materia IMU possono operare retroattivamente, ma non eliminano i requisiti sostanziali di spettanza del beneficio fiscale.
- La censura di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non è utile se il giudice accerta che uno o più presupposti costitutivi dell'agevolazione restano comunque non provati dalla parte che la invoca.
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