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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40815/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rinviando il punto al Tribunale di Mantova perché valuti l'applicabilità della sospensione nella fattispecie concreta e motivi congruamente la decisione. Le restanti statuizioni della sentenza sono state dichiarate irrevocabili.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha denunciato violazione di legge per omissione nell'applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione al reato previsto dall'art. 186 cod. strada (commi 1, 2, lett. b), 2-sexies). Si contestava che, nonostante la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità e l'applicazione della procedura ex art. 444 c.p.p., la sospensione della patente fosse obbligatoria e non potesse essere omessa senza adeguata motivazione.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Per la fattispecie richiamata (commi 1 e 2, lett. b) e 2-sexies) è prevista in ogni caso l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno; tale sanzione deve essere irrogata anche se la pena è stata sostituita (es. con lavoro di pubblica utilità) o applicata tramite patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) consente motivazioni sintetiche sul punto della qualificazione del fatto e del bilanciamento delle circostanze, ma tale sinteticità non si estende automaticamente alle statuizioni estranee al patto (come le sanzioni amministrative accessorie), per le quali il giudice deve fornire un congruo apparato motivazionale.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Le eccezioni/proibizioni previste dall'art. 445 non riguardano le sanzioni amministrative accessorie: dunque il divieto previsto dall'art. 445 non impedisce l'irrogazione di dette sanzioni nel contesto di applicazione della pena.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La modifica normativa permette che la sentenza di applicazione della pena sia oggetto di ricorso per cassazione anche per questioni relative all'applicazione o omissione di sanzioni amministrative accessorie, rendendo ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizi di legge rilevanti anche riguardo all'applicazione/omissione di sanzioni amministrative accessorie, ove ammesso dalla disciplina (v. art. 448, comma 2-bis).

  • Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)

    La giurisprudenza richiamata conferma che le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 vanno applicate anche in caso di sostituzione della pena o di patteggiamento, e che la motivazione sommaria tipica del rito dell'applicazione della pena non può sostituire una motivazione adeguata su statuizioni estranee al patto; la loro omissione comporta vizio della decisione.

Massime di principio

  • Per i reati previsti dall'art. 186 c.d.s. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è obbligatoria e va considerata anche quando la pena è sostituita o applicata tramite patteggiamento.
  • La sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può avere motivazione sintetica sulle questioni essenziali del patto, ma deve comunque motivare in modo adeguato sulle statuizioni estranee al patto, come le sanzioni amministrative accessorie; la mancanza di motivazione su tali punti è vizio rilevante.
  • L'omessa pronuncia o la mancanza di motivazione circa l'applicabilità di una sanzione amministrativa accessoria legittima l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame del giudice di merito.
  • Dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., è ammesso il ricorso per cassazione avverso decisioni di applicazione della pena quando riguardino l'applicazione o l'omissione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p.).
  • In caso di rinvio il giudice dovrà valutare concretamente l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria e fornire specifiche ragioni che giustifichino l'eventuale deroga o l'omissione.

Testo integrale

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