Sentenza n. 201/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Matera del 10.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia di due SCIA alternative al permesso di costruire, con ordine di presentazione di una relazione tecnica, e successiva conferma dell'inefficacia per eccedenza delle superfici rispetto a quelle consentite
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 10 giugno 2024, con cui erano state dichiarate inefficaci due SCIA alternative al permesso di costruire relative a interventi di ristrutturazione edilizia, modifica del prospetto e ampliamento, nonché il provvedimento del 12 giugno 2025, impugnato con motivi aggiunti, che aveva revocato parzialmente il primo atto quanto al divieto di cumulo dei bonus urbanistici, ma ne aveva confermato l'inefficacia per le superfici eccedenti quelle consentite dalla disciplina edilizia vigente e in deroga. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, la legittimità del cumulo degli interventi agevolativi e ha chiesto, in via principale, la cessazione della materia del contendere, deducendo il perfezionamento della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti per acquiescenza, derivante dalla presentazione della SCIA in sanatoria. Il Supercondominio intervenuto ha dedotto la propria qualità di controinteressato sostanziale, la tardività dell'impugnazione e la lesione delle parti comuni, contestando inoltre la validità della clausola contrattuale che avrebbe autorizzato gli interventi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, escludendo che il Supercondominio fosse un controinteressato processuale pretermesso: tale qualità richiede sia l'agevole identificabilità del soggetto dal contenuto dell'atto impugnato, sia un interesse qualificato alla conservazione dell'atto, mentre il Supercondominio non era nominativamente o espressamente individuato nei provvedimenti comunali. Ha inoltre dichiarato irricevibile l'intervento ad opponendum, perché notificato e depositato il 2 aprile 2026, oltre il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza pubblica del 29 aprile 2026, che scadeva il 28 marzo 2026. È stata respinta l'eccezione comunale di inammissibilità dei motivi aggiunti per acquiescenza: la presentazione della SCIA in sanatoria non esprimeva una volontà inequivoca di rinunciare all'impugnazione, costituendo uno strumento alternativo e concorrente rispetto alla tutela giurisdizionale. Poiché la SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 si era perfezionata per decorso dei termini senza provvedimenti inibitori, come attestato dal Comune, è venuto meno l'interesse attuale alla decisione sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti. Il TAR li ha quindi dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 2, comma 3-bis, l.r. Basilicata n. 25/2009
Disposizione regionale invocata per fondare l'ampliamento edilizio oggetto delle SCIA.
art. 5, comma 9, l. n. 106/2011
Disposizione richiamata in relazione al possibile cumulo dell'ampliamento con altri bonus urbanistici.
art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001
sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta
La disciplina è stata posta a fondamento del perfezionamento del titolo in sanatoria per decorso del termine; per le SCIA presentate ai sensi del comma 1 opera il termine previsto dall'art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990
Richiamato per il termine entro il quale il Comune può esercitare il potere di controllo inibitorio sulle SCIA in sanatoria.
art. 41, comma 2, c.p.a.
ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto impugnato
L'obbligo di notificazione del ricorso riguarda il controinteressato individuato nell'atto impugnato; l'agevole identificabilità deve risultare dal contenuto del provvedimento.
art. 50, comma 3, c.p.a.
Il termine di trenta giorni prima dell'udienza pubblica per il deposito dell'atto di intervento volontario è perentorio e non derogabile, essendo posto a tutela del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene carenza di interesse alla decisione.
Massime di principio
- La qualità di controinteressato nel processo amministrativo richiede cumulativamente un elemento formale, costituito dall'immediata o agevole identificabilità del soggetto dal contenuto dell'atto impugnato, e un elemento materiale, costituito dall'interesse qualificato alla conservazione dell'atto per il vantaggio diretto e immediato che ne deriva.
- L'obbligo di notificare il ricorso a un controinteressato sussiste, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., quando il soggetto sia individuato nell'atto impugnato; non è sufficiente la mera esistenza di un interesse sostanziale alla conservazione del provvedimento se il soggetto non è nominativamente o agevolmente identificabile dal suo contenuto.
- Il termine di trenta giorni prima dell'udienza pubblica previsto per il deposito dell'atto di intervento volontario è perentorio, in quanto funzionale alla tutela del contraddittorio e all'ordinato svolgimento del processo; il suo mancato rispetto determina l'irricevibilità dell'intervento.
- La presentazione di una SCIA in sanatoria non comporta, di per sé, acquiescenza all'atto amministrativo precedentemente impugnato: l'acquiescenza richiede una manifestazione inequivoca, espressa o tacita, della volontà di rinunciare all'impugnazione, mentre la sanatoria può costituire uno strumento alternativo e concorrente con la tutela giurisdizionale.
- Il perfezionamento del titolo abilitativo in sanatoria, intervenuto nelle more del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione dei provvedimenti che avevano dichiarato inefficaci le precedenti SCIA, con conseguente improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
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