Cassazione Penale, Sentenza n. 196/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tentato furto di generi alimentari, deducendo carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva contestata. La difesa aveva richiamato elementi quali alcolismo, stato di indigenza e disabilità, ritenendo che il giudice di primo grado non li avesse adeguatamente valorizzati. Inoltre si censurava la determinazione del trattamento sanzionatorio: era stata applicata una diminuzione di un terzo in virtù dell'art. 56 c.p. invece della più favorevole riduzione della metà, nonostante l'imputato avesse restituito immediatamente i generi integri una volta fermato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito una motivazione sintetica ma adeguata rispetto alle richieste difensive e che il motivo che censura il confronto/ponderazione tra circostanze contrapposte non sia sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale del merito purché non arbitraria e adeguatamente motivata. Analogamente la graduazione della pena e la scelta della misura della diminuzione per il tentativo rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferita alla riduzione della pena per il tentativo; la Corte ha ritenuto che la misura della diminuzione (qui applicata in riduzione di un terzo) rientri nella discrezionalità del giudice di merito e sia sindacabile in Cassazione solo se la scelta sia arbitraria o priva di motivazione.
art. 132 cod. pen.
Richiamato in ordine ai principi che guidano la determinazione della pena; la Corte osserva che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto di tali principi.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la determinazione della pena base e per il bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti; la motivazione del giudice di merito su tale bilanciamento è essenziale ma la valutazione rimane discrezionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato come base per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad un versamento alla Cassa delle Ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella sua proposizione.
Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il sindacato in Cassazione non può rimettersi alla mera riconsiderazione del bilanciamento discrezionale tra circostanze opposte, salvo che la motivazione sia assente, contraddittoria o illogica.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni discrezionali del giudice di merito sul bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti se queste sono supportate da motivazione non arbitraria; quindi contestare in Cassazione la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva è difficile a meno che la motivazione manchi o sia manifestamente illogica.
- Se si vuole ottenere che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva, è fondamentale che il difensore evidenzi e produca prove concrete (mediche, sociali, documentali) e chieda al giudice di grado specifiche valutazioni motivando comparativamente perché tali attenuanti dovrebbero prevalere.
- La determinazione della misura della riduzione per il tentativo (art. 56 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito: per contestare la quantificazione in sede di legittimità è necessario dimostrare vizio motivazionale o arbitrarietà nella scelta.
- La mancata o insufficiente motivazione da parte del giudice di merito su punti rilevanti può costituire un motivo efficace di impugnazione, ma la Corte di Cassazione richiede che l'insufficienza motivazionale sia evidente e non una mera divergenza valutativa.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili comporta il rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende): valutare attentamente le prospettive di successo prima di adire la legittimità e documentare adeguatamente le censure rivolte ai giudici di merito.
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