Cassazione Penale, Sentenza n. 41560/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato previsto dall'art. 7 d.l. n. 4/2019 (omessa comunicazione di informazioni dovute relative al reddito di cittadinanza), sollevando tre censure: (1) violazione di legge e illegittimità costituzionale per la sopravvenuta abrogazione dell'art. 7 (art. 1, comma 318, l. n. 197/2022) e per l'assunto che la nuova disciplina (d.l. n. 48/2023) avrebbe reso priva di rilevanza penale la mancata comunicazione dello stato detentivo; (2) vizio di motivazione e errata interpretazione in ordine all'elemento oggettivo, sostenendo che il richiamo dell'art. 7 comma 2 ai commi 8, 9 e 11 dell'art. 3 d.l. 4/2019 riguarda solo mutamenti reddituali/patrimoniali e non lo stato detentivo o variazioni anagrafiche; (3) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo) per asserita incertezza normativa e possibile errore/ignoranza sulla sussistenza dell'obbligo di comunicazione relativo allo stato detentivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi: (1) l'abrogazione formale dell'art. 7 non comporta abolitio criminis perché è intervenuta una successione di leggi penali nel tempo: il d.l. 48/2023 ha introdotto una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (art. 8) e la norma transitoria (art. 13, comma 3) salva l'applicazione dell'art. 7 ai fatti commessi fino al 31/12/2023; i rilievi di incostituzionalità sono stati già ritenuti infondati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale. (2) L'art. 7 comma 2 punisce l'omessa comunicazione di «altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio»: lo stato detentivo è informazione rilevante ai fini della riduzione perché il comma 13 dell'art. 3 d.l. 4/2019 esclude dal parametro di scala di equivalenza i componenti in stato detentivo; il richiamo ai commi 8, 9 e 11 è funzionale ai termini e non limita il tipo di informazioni rilevanti. L'art. 7-ter disciplina ipotesi diverse di sospensione e non esclude l'obbligo di comunicazione qui contestato. (3) Sull'elemento soggettivo, l'errore sulla legge penale non esclude il dolo quando la normativa è chiara; l'ignoranza non è stata ritenuta inevitabile. Conseguenza: conferma della condanna di primo grado per otto mesi di reclusione per omessa comunicazione dello stato detentivo e rigetto del ricorso in cassazione.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 4/2019
commi 1 e 2 e comma 5 lett. g)
Disciplina due fattispecie: (i) false dichiarazioni/omissioni finalizzate all'ottenimento indebito del beneficio (fase genetica) e (ii) omessa comunicazione di variazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio (fase successiva). L'omessa comunicazione dello stato detentivo rientra fra le "altre informazioni dovute" rilevanti per la riduzione del beneficio.
art. 7-ter d.l. n. 4/2019
Prevede la sospensione del beneficio in presenza di misure cautelari o fatti specifici (ad es. latitanza); la Corte ha ritenuto che queste ipotesi siano distinte e non escludano l'obbligo di comunicazione nello stato di fatto verificatosi.
art. 3 d.l. n. 4/2019
comma 13; commi 8, 9 e 11
Il comma 13 stabilisce che i componenti del nucleo in stato detentivo non sono conteggiati per la scala di equivalenza; pertanto lo stato detentivo incide sul quantum del beneficio e la sua mancata comunicazione è rilevante. I commi 8, 9 e 11 sono richiamati dall'art. 7 per i termini di comunicazione, non per limitare le sole ipotesi rilevanti.
art. 1, comma 318, l. n. 197/2022
Ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 a decorrere dall'1/1/2024; la Corte ha ritenuto che questa abrogazione non determini abolizione del reato per fatti anteriori, essendovi una successione normativa.
d.l. n. 48/2023
art. 1 (sostituzione con assegno di inclusione), art. 8, art. 13 comma 3
Ha introdotto l'art. 8 che incrimina fatti analoghi per il nuovo beneficio e l'art. 13 comma 3 che salva l'applicazione dell'art. 7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023; ciò legittima l'applicazione retroattiva delle sanzioni per i periodi precedenti.
cod. pen. art. 2
Disciplina la successione di leggi penali nel tempo: l'abrogazione non comporta automaticamente lex mitior ove una nuova norma disponga diversamente; la Corte ha inquadrato il caso come successione di leggi penali applicando l'art. 2, comma 3.
cod. pen. art. 5
Riguarda l'elemento soggettivo (dolo). La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui l'errore sulla legge penale non esclude il dolo quando la normativa è sufficientemente chiara.
Massime di principio
- L'abrogazione formale di una norma penale non esclude automaticamente la punibilità dei fatti anteriori: verificare sempre se la normativa sopravvenuta prevede una corrispondente fattispecie e clausole transitorie che salvano l'applicazione della disciplina precedente (art. 2 c.p., principio di successione di leggi penali nel tempo).
- Nelle fattispecie con obblighi comunicativi relativi a benefici economici, va valutata la rilevanza dell'informazione rispetto al parametro che determina l'importo del beneficio (ad es. scala di equivalenza). Se la mancata comunicazione incide sul quantum o sul requisito, può integrare l'omissione penalmente sanzionata.
- Il richiamo a commi di una norma per i soli termini non deve essere interpretato come una limitazione delle categorie di informazioni rilevanti: leggere attentamente la funzione dei richiami normativi (termine vs. fattispecie sostantiva).
- Le disposizioni che prevedono la sospensione automatica del beneficio in presenza di provvedimenti giudiziari (es. art. 7-ter) non esauriscono gli obblighi informativi del beneficiario: la sospensione è distinta dall'obbligo di comunicare fatti rilevanti che incidono sul beneficio.
- L'errore o l'ignoranza della norma penale difficilmente escludono il dolo quando l'obbligo è normativamente chiaro; in contenziosi simili, la difesa dell'errore di diritto è percorribile solo in casi eccezionali di assoluta cripticità della norma.
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