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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20007/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma che li aveva confermati colpevoli del reato di cui all'art. 497-bis c.p. per possesso di documenti di identificazione falsi. I motivi di ricorso hanno contestato: a) l'affermazione della responsabilità della Radosavljevic poiché la carta d'identità falsa era stata trovata in un immobile di cui ella non aveva la disponibilità; b) la qualificazione giuridica (chiedendo la riqualificazione ex art. 489 c.p. o, in subordine, artt. 477-482 c.p.); c) vizi motivazionali e violazione dell'art. 192 c.p.p. e della regola di valutazione di cui all'art. 533 c.p.p.; d) la valutazione della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo i motivi ripetitivi di quelli già proposti in appello e correttamente valutati dai giudici di merito. Ha confermato che il rinvenimento della carta d'identità con la foto della Radosavljevic in un immobile non abitato da lei non esclude la sua responsabilità, poiché era stata in passato agli arresti domiciliari in quell'abitazione e, per la fattispecie di cui all'art. 497-bis, non è richiesta una contiguità fisica attuale e costante tra documento e soggetto, bastando la detenzione del documento in luogo che ne assicuri l'immediata disponibilità. Ha stabilito altresì che il mero possesso di documento valido per l'espatrio integra l'art. 497-bis, indipendentemente dall'uso effettivo, e ha respinto la proposta riqualificazione ai reati di cui agli artt. 477-482 o 489. Le censure riguardanti l'applicazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) non sono deducibili ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p. se non convertite in vizio di legge penalmente sanzionato; la valutazione della recidiva è stata ritenuta congrua in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Integra il reato il mero possesso di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; non è necessaria la contiguità fisica attuale tra documento e soggetto, ma la detenzione in luogo che assicuri l'immediata disponibilità.

  • art. 489 c.p.

    Proposta come riqualificazione dai ricorrenti, è stata esclusa dalla Corte perché il fatto concreto rientra nella normativa specifica dell'art. 497-bis quando si tratta di carte d'identità false valide per l'espatrio.

  • artt. 477-482 c.p.

    Ipotesi di reato distinta (falsificazione, uso, ecc.) che la Corte ha ritenuto non applicabile ai fatti, essendo prevalente la fattispecie di possesso prevista dall'art. 497-bis.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sulla valutazione della prova: la presunta violazione è stata ritenuta deducibile in appello ma non impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) se non assunta come vizio sanzionato dalla legge processuale.

  • art. 533 c.p.p.

    Regola di giudizio sulle prove: la mancata osservanza non determina automaticamente la deducibilità in Cassazione secondo l'art. 606 lett. c) c.p.p., salvo che integri una nullità o un vizio rilevante previsto dalla legge.

  • art. 606 lett. c) c.p.p.

    Limita in Cassazione la denunciabilità delle violazioni di norme processuali: non è ammessa la censura se l'inadempimento non è previsto a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della recidiva e della personalità del reo: la Corte territoriale ha valutato concretamente il rapporto tra precedenti e fatto per cui si procede, come richiesto dall'articolo.

  • art. 49 c.p.

    Richiamato in tema di idoneità a offendere del documento: la valutazione della offensività del bene tutelato ai fini della responsabilità è effettuata senza considerare circostanze ulteriori al possesso.

Massime di principio

  • Il mero possesso di un documento di identità falso valido per l'espatrio integra l'art. 497-bis c.p., anche se il documento non è stato materialmente trovato addosso all'imputato, purché sussista una detenzione in luogo che ne assicuri l'immediata disponibilità (es. abitazione frequentata o in cui il soggetto ha avuto dimora).
  • La contiguità fisica attuale e costante tra documento e persona non è necessaria per la configurazione del reato di possesso di documenti falsi; rileva la disponibilità effettiva o pregressa tale da renderne possibile l'immediato utilizzo.
  • Le deduzioni sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p. e art. 533 c.p.p.) non sono automaticamente ammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., salvo che la violazione costituisca una nullità o vizio espressamente sanzionato.
  • La riqualificazione del fatto invocata dalla difesa verso fattispecie diverse deve tenere conto della norma speciale (art. 497-bis) che assorbe il possesso di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio; la possibilità di riqualificazione è limitata quando il fatto rientra nella disciplina speciale.
  • La valutazione della recidiva deve essere compiuta concretamente in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente fare affidamento solo sulla gravità o sull'arco temporale delle condotte pregresse senza valutare il nesso con il fatto attuale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede al giudice un riferimento congruo agli elementi decisivi impugnati; non è necessario un lungo e dettagliato sviluppo motivazionale se dagli elementi emerge in modo chiaro la ragione del diniego.
  • Ricorsi che ripropongono pedissequamente motivi già esaminati e respinti in appello sono suscettibili di inammissibilità in Cassazione.

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