Cassazione Penale, Sentenza n. 30910/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di liberazione anticipata per alcuni periodi di detenzione già ritenuti valutati da altri magistrati di sorveglianza. Denunciava vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) sostenendo confusione con omonimi (richiamando posizioni di soggetti nati in Yugoslavia con date diverse), contestando l'attribuzione a magistrati di altre sedi (Roma, Caltanissetta) di valutazioni su periodi in cui lui sarebbe stato detenuto ad Agrigento e Siracusa o in detenzione domiciliare, rilevando inoltre l'omessa considerazione del provvedimento di esecuzione pene concorrenti n. 848/2019 richiamato nel reclamo ma non inserito nel fascicolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e incompleto: il ricorrente non ha prodotto un indice degli allegati né documentazione idonea a dimostrare le proprie affermazioni (omonymia, diversa competenza territoriale dei magistrati, assenza del provvedimento n. 848/2019). Dall'esame degli atti, la decisione impugnata appare basata sul certificato del casellario giudiziale e quindi immune dai vizi denunciati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro della censura (lett. e) per vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non adeguatamente documentata, quindi non idonea a fondare il gravame in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la comminazione della somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto la condotta del ricorrente affetta da profili di colpa e, non ricorrendo ipotesi di esonero, ha disposto il pagamento di euro 3.000
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve essere specifico e ben documentato: va indicato chiaramente il vizio contestato e prodotti gli atti/documenti necessari (con indice degli allegati) per consentire la verifica delle contestazioni.
- La mera enunciazione di confusione per omonimia non è sufficiente: chi la invoca deve produrre documenti anagrafici, certificati del casellario o altri elementi probatori che dimostrino l'erronea identificazione.
- Se si contesta la competenza territoriale o la precedente valutazione da parte di altri magistrati di sorveglianza, è necessario allegare i provvedimenti (ordinanze) o altri atti che dimostrino che quei periodi non furono effettivamente valutati da loro.
- Le decisioni fondate su certificati ufficiali (es. casellario giudiziale) trovano presunzione di correttezza quando il ricorrente non produce prove contrarie: l'assenza di documentazione rende difficoltosa la censura.
- In presenza di doglianze infondate o insufficientemente documentate la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, se ricorrono profili di colpa, a una ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre reclami o ricorsi è opportuno verificare e raccogliere tutti i provvedimenti e gli atti pertinenti (ordinanze dei magistrati di sorveglianza, provvedimenti esecutivi, certificati di detenzione) per evitare l'inammissibilità per carenza probatoria.
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