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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18997/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la rivendica di un disegno attribuito a Pablo Picasso. La parte attrice aveva sostenuto di esserne proprietaria per successione ereditaria dal padre, che lo avrebbe acquistato negli anni Sessanta da una galleria parigina, deducendo che l'opera le era stata sottratta nel 1984 e che il bene era poi finito sotto sequestro penale in un procedimento per ricettazione. I convenuti avevano invece affermato di aver acquistato l'opera in buona fede nel 2006 da un collezionista, pagando il prezzo pattuito, e avevano chiesto il rigetto della rivendica e, in riconvenzionale, l'accertamento della proprietà in capo alla convenuta e il dissequestro/restituzione del bene. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 948 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova nella rivendica; 2) violazione dell'art. 1153 c.c. per avere escluso, sulla base dei fatti accertati dai giudici di merito, la buona fede necessaria per l'acquisto a non domino di bene mobile; 3) nullità della sentenza per mancata rinnovazione dell'istruttoria e per non aver ammesso le prove orali richieste, nonostante la dedotta superfluità della c.t.u. disposta d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nella rivendica proposta sulla base di acquisto derivativo l'onere probatorio del rivendicante può ritenersi attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito sull'assenza di buona fede dell'acquirente, accertamento di fatto non sindacabile in cassazione; ha richiamato l'orientamento secondo cui la buona fede dell'accipiens ex art. 1153 c.c. è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché le prove non ammesse non erano state illustrate come decisive in modo tale da invalidare con certezza il ragionamento probatorio posto a base della decisione di merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 948 c.c.

    rivendica della proprietà

    Nell'azione di rivendicazione l'attore deve dimostrare il proprio diritto di proprietà; nel caso concreto l'onere risultava però attenuato per la mancata contestazione dell'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attrice.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, escludendo che la sentenza impugnata avesse invertito tale onere.

  • art. 1153 c.c.

    L'accertamento della buona o mala fede dell'acquirente ai fini dell'acquisto a non domino è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura che cumuli in modo indistinto più vizi di legittimità è ritenuta criticabile sul piano dell'ammissibilità; in ogni caso il sindacato di cassazione non può risolversi in un nuovo esame del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nell'azione di rivendicazione fondata su acquisto derivativo, il proprietario attore deve provare il proprio titolo, ma l'esigenza di risalire lungo tutta la catena dei trasferimenti fino all'acquisto originario può essere superata quando la controparte non contesti l'originaria appartenenza del bene al dante causa dell'attore.
  • La buona fede dell'acquirente di bene mobile, rilevante ai fini dell'acquisto immediato a non domino ex art. 1153 c.c., è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • La censura per omessa ammissione di prove è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo specifico la decisività delle prove stesse, dimostrando che, se assunte, avrebbero potuto sovvertire con certezza il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito attraverso la contestazione delle valutazioni fattuali compiute nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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