Ordinanza n. 32/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento recante foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per la durata di anni tre, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 7 ottobre 2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 28 ottobre 2025; - di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali, anche se non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Tropea per tre anni, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio e gli atti connessi, chiedendone incidentalmente la sospensione. Le censure non sono esposte in dettaglio nell'ordinanza; il giudice rileva tuttavia che, al sommario esame cautelare, il provvedimento è fondato su un quadro istruttorio idoneo a resistere alle contestazioni formulate. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio derivante dall'incidenza della misura sull'attività lavorativa, ma il giudice ha escluso che tale attività risulti di per sé preclusa o impedita, anche perché il provvedimento prevede la possibilità di ottenere l'autorizzazione al rientro nel Comune per comprovate esigenze di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto insussistente un fumus tale da giustificare la sospensione, poiché il quadro istruttorio posto a fondamento del foglio di via resiste alle censure del ricorrente. Ha inoltre escluso il periculum in mora, in quanto la misura non impedisce in sé lo svolgimento dell'attività lavorativa e consente il rientro autorizzato per comprovate esigenze di lavoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l'insufficienza del quadro cautelare, sia sotto il profilo della sommaria fondatezza delle censure sia per l'assenza di periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un foglio di via obbligatorio può essere negata quando il quadro istruttorio posto a fondamento della misura, all'esito del sommario esame, resiste alle censure dedotte dal destinatario.
- Il periculum in mora non sussiste quando il foglio di via non preclude o impedisce di per sé l'attività lavorativa del destinatario e prevede la possibilità di autorizzare il rientro nel Comune per comprovate esigenze di lavoro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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