Ordinanza n. 85/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la ripetizione dell'importo di € 14.545,72, indebitamente preteso ed ottenuto dal Comune di Trepuzzi a titolo di contributo di costruzione in relazione al Permesso di Costruire prot. n. 13399/2010 –Prat. N. 67/10, rilasciato in data 03.05.2011; - e conseguente condanna del Comune di Trepuzzi al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 14.545,72, oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pretesa e riscossione di € 14.545,72 a titolo di contributo di costruzione connesso a un permesso di costruire
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 14.545,72, ritenuti indebitamente pretesi e riscossi dal Comune di Trepuzzi quale contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire rilasciato il 3 maggio 2011, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Il Comune, intimato, non si è costituito. Il Collegio ha ritenuto la causa non ancora matura per la decisione, reputando necessari ulteriori accertamenti sulla localizzazione, sulla disciplina urbanistica e sulle caratteristiche dell’intervento edilizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito e ha disposto incombenti istruttori a carico del Responsabile dell’UTC del Comune di Trepuzzi. L’Amministrazione dovrà depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione di chiarimenti, corredata dagli eventuali documenti necessari, anche fotografici e planimetrici, sull’intera vicenda. In particolare dovrà descrivere lo stato e la tipizzazione urbanistica della zona interessata dalle opere, producendo anche il certificato di destinazione urbanistica, e chiarire l’eventuale presenza di vincoli di destinazione, culturali o paesaggistici; dovrà inoltre illustrare le caratteristiche dell’intera pratica edilizia relativa all’istanza di permesso di costruire. È stata altresì ordinata la produzione di copia autentica delle NTA del PRG comunale riferite alla zona interessata. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda di restituzione di contributi edilizi dipende dall’accertamento della disciplina urbanistica dell’area e delle caratteristiche dell’intervento assentito, il giudice amministrativo può ritenere la causa non matura e disporre specifici incombenti istruttori prima della definizione del merito.
- In una controversia relativa alla debenza del contributo di costruzione, sono istruttoriamente rilevanti la destinazione urbanistica dell’area, le NTA applicabili, l’eventuale esistenza di vincoli e il contenuto complessivo della pratica edilizia sottesa al permesso di costruire.
Come è indicizzato
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