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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39822/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP, con ordinanza del 24/01/2022, ha integrato la sentenza di condanna del 25/05/2016 applicando la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., richiamando l'art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012. Il difensore ha impugnato per cassazione lamentando la violazione del divieto di applicazione di nuova pena accessoria introdotta da legge successiva al fatto (reato commesso tra 2007 e 2011) e carenza di motivazione. La questione processuale centrale è che la correzione dell'omissione di pene accessorie, dopo il passaggio in giudicato, dovrebbe seguire la procedura di esecuzione (art. 666 c.p.p.) e non essere disposta d'ufficio con il procedimento previsto dall'art. 130 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la procedura di correzione dell'errore materiale nella fase esecutiva, una volta intervenuta l'irrevocabilità della sentenza, sia di competenza del giudice dell'esecuzione e debba essere promossa su istanza di parte ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; pertanto il GIP non poteva procedere d'ufficio con la correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p. L'assenza della domanda di parte ha determinato la nullità insanabile degli atti processuali conseguenti (art. 178, comma 1, lett. b, c.p.p.), con conseguente annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato dal GIP per correggere l'errore materiale della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 130 non sia sovrapponibile a quella dell'esecuzione e non legittimi un intervento d'ufficio nella fase esecutiva dopo il giudicato.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, la procedura corretta per la correzione in fase esecutiva è quella prevista dall'art. 666 c.p.p.: è competenza del giudice dell'esecuzione e la procedura è promossa su istanza di parte; non è procedibile d'ufficio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di mafia che giustificava, secondo il GIP, l'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla norma sopravvenuta; la Corte non ha deciso sul piano sostanziale sulla retroattività, avendo annullato per vizio procedurale.

  • art. 2, commi 58 e 60, legge n. 92/2012

    Introducono la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali; il GIP aveva applicato questa misura, ma la Corte ha censurato la via procedurale usata per integrarla nella sentenza irrevocabile.

  • art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per affermare che la violazione della regola che richiede l'impulso di parte nella procedura di esecuzione comporta nullità insanabile degli atti conseguenti.

Massime di principio

  • La correzione di omissioni relative a pene accessorie dopo il passaggio in giudicato va trattata nella sede dell'esecuzione e secondo la procedura dell'art. 666 c.p.p.; il giudice non può integrare la sentenza d'ufficio con la procedura sostanzialmente esecutiva prevista dall'art. 130.
  • La procedura di esecuzione richiede l'impulso di parte: l'assenza di una istanza conduce a nullità insanabile degli atti esecutivi adottati, con conseguente annullamento senza rinvio.
  • La questione sostanziale della possibile applicazione di una sanzione introdotta da legge successiva al fatto (perché potenzialmente retroattiva o aggravante) deve essere valutata separatamente; tuttavia anche se la sanzione fosse dovuta, la sua applicazione post-giudicato richiede la corretta procedura di esecuzione.
  • In casi analoghi la difesa può ottenere l'annullamento degli atti di esecuzione che siano stati disposti in difetto di istanza di parte: è opportuno sollevare tempestivamente eccezione di nullità e invocare la competenza del giudice dell'esecuzione.
  • Se l'autorità procedente ritiene che manchi l'applicazione di una pena accessoria obbligatoria, la via corretta per sanare l'omissione è la promozione del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, non l'intervento d'ufficio del giudice che ha pronunciato la sentenza.

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