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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6361 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica - Termine di prescrizione - Interruzione - Impossibilità di collegare univocamente la cartella impugnata a quella asseritamente notificata - Prescrizione esclusa - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La corte ha ritenuto che non poteva considerarsi validamente interrotto il termine di prescrizione in mancanza di un collegamento certo e univoco tra le cartelle impugnate e gli atti asseritamente notificati dall'Ufficio. Di conseguenza la prescrizione del credito sussisteva e l'azione di riscossione risultava infatti assoggettata a prescrizione, a favore del contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento per prescrizione, sostenendo che il termine prescrizionale non era stato validamente interrotto. L'Ufficio affermava che la prescrizione era stata interrotta da atti notificati in precedenza. Il nodo giuridico è se le cartelle impugnate possano essere univocamente collegate agli atti che l'Ufficio sostiene di aver notificato: in assenza di un collegamento valido e univoco, l'interruzione non può considerarsi provata.

Norme richiamate

  • Cass. n. 9439/2010

    Giurisprudenza consolidata che richiede prova certa e univoca del collegamento tra la notifica e la cartella per considerare validamente interrotto il termine prescrizionale.

  • Cass. n. 11269/2004

    Sopracitata pronuncia conferma il principio che l'onere della prova dell'interruzione grava sull'Amministrazione e che è necessario dimostrare la corrispondenza tra gli atti notificati e la cartella impugnata.

  • Cass. n. 2419/2006

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del requisito di certezza nel collegamento tra notifiche e cartelle per escludere la prescrizione.

Massime di principio

  • L'onere della prova dell'interruzione del termine prescrizionale incombe sull'Ufficio che procede alla riscossione: deve fornire documentazione idonea a collegare in modo certo la notifica agli specifici atti impugnati.
  • Se non è possibile identificare univocamente quale notifica corrisponda a quale cartella (es. mancano ricevute, protocolli, date o numeri identificativi coincidenti), l'interruzione non è valida e la prescrizione può essere fatta valere dal contribuente.
  • Documenti che rafforzano il collegamento richiesto includono avvisi con numero di ruolo, date coincidenti, ricevute di raccomandata con l'indicazione del contenuto o certificazioni di presentazione notifica specifiche; prove generiche di invio non sono sufficienti.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe richiedere all'Ufficio la produzione dei documenti probatori della notifica e, se necessario, proporre ricorso/opposizione tempestiva invocando la prescrizione.
  • Per l'Amministrazione: curare la tenuta di protocolli e ricevute che consentano l'abbinamento univoco tra ciascuna cartella e la relativa notifica, per evitare che l'azione esecutiva sia dichiarata prescritta.

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