Cassazione Penale, Sentenza n. 3821/2022 del 03/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/03/2021 che revocava l'indulto concesso il 14/04/2017. Il ricorrente contestava la revoca sostenendo che, al momento della concessione dell'indulto, la pena oggetto dell'indulto era già prescritta: secondo la difesa il termine di prescrizione di dieci anni doveva decorrere dalla data di commissione del reato (13/04/2007) che aveva determinato la revoca della sospensione condizionale, e dunque la pena si sarebbe estinta già prima dell'indulto; perciò l'indulto non poteva essere validamente concesso e quindi neppure revocato. Il ricorso invocava gli artt. 172, commi 1 e 5, e 168, comma 1, n.1, c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando la sospensione condizionale è revocata a seguito di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato causa della revoca (e non dalla data di commissione del reato). Pertanto, alla data di concessione dell'indulto (14/04/2017) la pena non era prescritta: il decorso della prescrizione è iniziato dall'irrevocabilità della sentenza che accertava il reato presupposto della revoca (18/11/2016). La Corte ha confermato che l'indulto poteva essere legittimamente revocato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31/07/2006 n.241 in quanto il condannato aveva riportato, entro il quinquennio dalla entrata in vigore della legge, condanna irrevocabile a pena detentiva non inferiore a due anni. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 31 luglio 2006 n. 241, art. 1, comma 3
Consente la concessione e la revoca dell'indulto: l'indulto può essere revocato se il beneficiario, entro il quinquennio dall'entrata in vigore della legge, ha commesso un altro delitto non colposo per il quale ha riportato condanna irrevocabile a pena detentiva non inferiore a due anni.
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1
Stabilisce che la sospensione condizionale della pena può essere revocata se il beneficiario commette un nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio: ai fini della verifica del quinquennio rileva la data di commissione del reato quando si valuta l'esistenza della causa di revoca (data della commissione rilevata per la natura dichiarativa della revoca).
art. 172 cod. pen., commi 1 e 5
Disciplina la prescrizione della pena: quando interviene una causa di revoca della sospensione condizionale, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato che ha determinato la revoca (non dalla data di commissione del reato).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di disporre il versamento alla cassa delle ammende per i ricorsi dichiarati inammissibili o infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra la data rilevante per verificare la sussistenza della causa di revoca della sospensione (spesso la data di commissione del nuovo reato, ai fini del quinquennio indicato dall'art. 168 c.p.) e la data da cui decorre la prescrizione della pena quando la sospensione è effettivamente revocata (la data di irrevocabilità della sentenza che accerta il reato causa della revoca).
- La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa e i suoi effetti sono ex tunc rispetto al momento in cui si è verificata la condizione; tuttavia il computo della prescrizione della pena, una volta che la sospensione è revocata, decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha accertato il reato causa della revoca.
- In tema di indulto, verificare tempestivamente se entro il periodo rilevante dall'entrata in vigore della norma il beneficiario ha riportato condanna irrevocabile a pena detentiva non inferiore a due anni: tale circostanza legittima la revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n.241/2006.
- Nel proporre un ricorso avverso la revoca dell'indulto è essenziale fondare l'impugnazione su dati di fatto e temporali precisi relativi alle date di commissione dei reati e (soprattutto) alle date di irrevocabilità delle sentenze; argomentazioni che confondono i termini di decorrenza della prescrizione con le regole sulla verifica del quinquennio per la revoca della sospensione sono destinate a essere respinte.
- Prima di impugnare conviene controllare la giurisprudenza consolidata sul punto (Sez. U. n.2/2014 e successive pronunce) perché i tribunali di legittimità hanno già chiarito la disciplina applicabile alla decorrenza della prescrizione in caso di revoca della sospensione condizionale.
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