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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4551/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la continuazione tra plurime sentenze irrevocabili a carico di Scandale, denunciando: motivazione insufficiente e meramente assertiva (basata soltanto sulla lunga appartenenza al clan Comberiati) e quindi violazione delle regole sull'accertamento della sussistenza di un progetto criminoso unitario; mancata indicazione del primo reato e degli elementi fattuali concreti cui ricondurre l'unicità del disegno criminoso; e errori nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite (sia di calcolo aritmetico, sia di violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 6296/2016 circa i limiti degli incrementi applicabili). Si deduceva violazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in tutte le deduzioni: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di unificazione per continuazione rispettando i principi di diritto indicati. La Corte ha censurato la motivazione come 'scarna' e non logica, priva di riferimento a dati concreti e verificabili (modalità esecutive, identità del sodalizio nel periodo pertinente, individuazione del progetto criminoso iniziale, eventuali interruzioni temporali, ecc.), e ha ordinato la correzione degli errori nel calcolo degli aumenti di pena conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e alle determinazioni giuridiche già richiamate.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel contesto della determinazione delle pene in caso di continuazione; la Corte ha rilevato vizi applicativi e motivazionali nell'unificazione per continuazione e ha imposto un'applicazione rigorosa della disciplina cumulativa delle pene.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale attinente all'attività del giudice dell'esecuzione: la motivazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione deve essere completa e basata su elementi concreti tratti dalle sentenze definitive.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione mafiosa; la Corte ha precisato che la mera appartenenza al sodalizio non basta a dimostrare che i reati-fine fossero programmati sin dall'ingresso nel sodalizio: occorrono elementi fattuali che dimostrino un progetto criminoso unitario.

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Riferito come norma sulle associazioni dedite al traffico di stupefacenti: l'appartenenza a tali associazioni non determina automaticamente la riconducibilità di reati-fine a un progetto originario senza adeguata motivazione fattuale.

  • Sezioni Unite, sent. n. 6296 del 24/11/2016

    Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può applicare incrementi superiori all'entità della pena stabilita per i singoli reati con la sentenza di condanna; la Corte ha rilevato che la quantificazione degli aumenti nella ordinanza impugnata non rispettava tale principio e conteneva errori aritmetici.

Massime di principio

  • La mera appartenenza prolungata a un sodalizio mafioso non è, da sola, sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine: il giudice deve indicare elementi fattuali concreti e verificabili che dimostrino che i reati-fine erano programmati, nelle linee essenziali, sin dall'inizio della partecipazione.
  • Quando si invoca la continuazione in presenza di reati associativi, la questione è essenzialmente di fatto: il giudice di merito deve effettuare una specifica e motivata analisi delle modalità esecutive, delle finalità, dei mandanti/vittime, della provenienza degli strumenti criminosi e dei periodi temporali rilevanti per individuare l'unicità del disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro, logico e completo: motivazioni 'passivamente adesive' alla richiesta del condannato o generiche non reggono alla censura della Cassazione e determinano l'annullamento con rinvio.
  • Nella determinazione degli aumenti di pena derivanti dall'unificazione per continuazione occorre rispettare i limiti e i criteri indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 6296/2016): non si possono applicare incrementi superiori a quanto stabilito nelle sentenze di condanna per i singoli reati e la somma deve essere calcolata correttamente senza errori aritmetici.
  • In caso di lapse temporali rilevanti tra i reati, o di appartenenza a organizzazioni eventualmente diverse o con operatività difforme, il giudice deve approfondire se esiste un 'momento deliberativo' unitario o se i reati sono stati commessi per cause contingenti e non programmabili all'origine.

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