Cassazione Penale, Sentenza n. 4551/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva applicato la continuazione tra plurime sentenze irrevocabili a carico di Scandale, denunciando: motivazione insufficiente e meramente assertiva (basata soltanto sulla lunga appartenenza al clan Comberiati) e quindi violazione delle regole sull'accertamento della sussistenza di un progetto criminoso unitario; mancata indicazione del primo reato e degli elementi fattuali concreti cui ricondurre l'unicità del disegno criminoso; e errori nella determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite (sia di calcolo aritmetico, sia di violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 6296/2016 circa i limiti degli incrementi applicabili). Si deduceva violazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in tutte le deduzioni: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di unificazione per continuazione rispettando i principi di diritto indicati. La Corte ha censurato la motivazione come 'scarna' e non logica, priva di riferimento a dati concreti e verificabili (modalità esecutive, identità del sodalizio nel periodo pertinente, individuazione del progetto criminoso iniziale, eventuali interruzioni temporali, ecc.), e ha ordinato la correzione degli errori nel calcolo degli aumenti di pena conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite e alle determinazioni giuridiche già richiamate.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel contesto della determinazione delle pene in caso di continuazione; la Corte ha rilevato vizi applicativi e motivazionali nell'unificazione per continuazione e ha imposto un'applicazione rigorosa della disciplina cumulativa delle pene.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale attinente all'attività del giudice dell'esecuzione: la motivazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione deve essere completa e basata su elementi concreti tratti dalle sentenze definitive.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sull'associazione mafiosa; la Corte ha precisato che la mera appartenenza al sodalizio non basta a dimostrare che i reati-fine fossero programmati sin dall'ingresso nel sodalizio: occorrono elementi fattuali che dimostrino un progetto criminoso unitario.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Riferito come norma sulle associazioni dedite al traffico di stupefacenti: l'appartenenza a tali associazioni non determina automaticamente la riconducibilità di reati-fine a un progetto originario senza adeguata motivazione fattuale.
Sezioni Unite, sent. n. 6296 del 24/11/2016
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice dell'esecuzione non può applicare incrementi superiori all'entità della pena stabilita per i singoli reati con la sentenza di condanna; la Corte ha rilevato che la quantificazione degli aumenti nella ordinanza impugnata non rispettava tale principio e conteneva errori aritmetici.
Massime di principio
- La mera appartenenza prolungata a un sodalizio mafioso non è, da sola, sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine: il giudice deve indicare elementi fattuali concreti e verificabili che dimostrino che i reati-fine erano programmati, nelle linee essenziali, sin dall'inizio della partecipazione.
- Quando si invoca la continuazione in presenza di reati associativi, la questione è essenzialmente di fatto: il giudice di merito deve effettuare una specifica e motivata analisi delle modalità esecutive, delle finalità, dei mandanti/vittime, della provenienza degli strumenti criminosi e dei periodi temporali rilevanti per individuare l'unicità del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo chiaro, logico e completo: motivazioni 'passivamente adesive' alla richiesta del condannato o generiche non reggono alla censura della Cassazione e determinano l'annullamento con rinvio.
- Nella determinazione degli aumenti di pena derivanti dall'unificazione per continuazione occorre rispettare i limiti e i criteri indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 6296/2016): non si possono applicare incrementi superiori a quanto stabilito nelle sentenze di condanna per i singoli reati e la somma deve essere calcolata correttamente senza errori aritmetici.
- In caso di lapse temporali rilevanti tra i reati, o di appartenenza a organizzazioni eventualmente diverse o con operatività difforme, il giudice deve approfondire se esiste un 'momento deliberativo' unitario o se i reati sono stati commessi per cause contingenti e non programmabili all'origine.
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