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Sentenza

Sentenza n. 1208/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza, protocollato in data 4 marzo 2022 e prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta a carico del ricorrente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202200954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, adottata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza il 4 marzo 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare sostenendo, con otto motivi, che l'Amministrazione non avrebbe potuto fondare il procedimento sui fatti emersi in un processo penale conclusosi in appello con il non luogo a procedere per prescrizione; che vi sarebbe stato travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché mancata autonoma valutazione amministrativa; che sarebbe stato violato il divieto di bis in idem in relazione a un precedente procedimento disciplinare; che l'azione disciplinare sarebbe stata tardiva sia nell'avvio sia nella conclusione; che il capo di incolpazione sarebbe stato ampliato, includendo anche la falsificazione di una procura; che sarebbero state violate le regole sulla convocazione della commissione di disciplina, sulle notifiche, sulla difesa tecnica e sul legittimo impedimento per ragioni di salute; che il provvedimento sarebbe contraddittorio quanto alla considerazione della documentazione sanitaria; infine, che la perdita del grado sarebbe stata sproporzionata e discriminatoria rispetto alla precedente sanzione della sospensione dal grado. La vicenda disciplinare riguardava la presentazione, da parte dell'ufficiale, di una denuncia-querela ritenuta consapevolmente falsa, per la quale era intervenuta una condanna penale in primo grado e il successivo proscioglimento per prescrizione in appello.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo, in sede disciplinare, degli atti e degli accertamenti del procedimento penale conclusosi per prescrizione, purché l'Amministrazione compia una propria autonoma valutazione, come avvenuto nel caso concreto. La prescrizione estingue il reato ma non rende insussistenti i fatti né impedisce di valutarne la rilevanza disciplinare. Il procedimento disciplinare non era coincidente con quello precedente, poiché riguardava una condotta diversa e temporalmente autonoma, sicché non vi era violazione del ne bis in idem. I termini di cui agli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. 66/2010 sono stati ritenuti rispettati: il termine decorre dalla conoscenza integrale, certa e documentata della pronuncia penale irrevocabile, non dalla conoscenza della sentenza di primo grado o del certificato dei carichi pendenti; l'Amministrazione può attendere la definizione del processo penale nei casi di particolare complessità o insufficienza degli elementi disponibili. Quanto alle garanzie procedimentali, il termine di venti giorni per la convocazione della commissione non è perentorio e la sua violazione rileva solo se abbia concretamente inciso sul diritto di difesa; la PEC è idonea alla comunicazione degli atti disciplinari e non era necessaria la notifica a mani. Il legittimo impedimento sanitario richiede una certificazione attestante un'infermità tale da rendere assolutamente impossibile la partecipazione, requisito non dimostrato dai certificati prodotti tardivamente, che prescrivevano soltanto riposo domiciliare per lombosciatalgia. Non vi era contraddizione nella menzione della documentazione sanitaria, avente funzione descrittiva. Infine, la scelta della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento, vizi non riscontrati; la gravità della calunnia, il secondo episodio criminoso e la sua incompatibilità con i doveri di moralità, rettitudine e lealtà propri dell'ufficiale giustificavano la perdita del grado. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    Soltanto la sentenza penale irrevocabile di condanna fa stato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

    La disposizione non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente i fatti emersi in un processo penale conclusosi con prescrizione; la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato non ha contenuto assolutorio e non preclude la rilevanza disciplinare dei fatti.

  • art. 653 c.p.p.

    Per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico.

    In assenza di un giudicato assolutorio pieno, l'Amministrazione può utilizzare gli accertamenti compiuti nel processo penale senza dover rinnovare integralmente l'istruttoria, purché proceda a una valutazione disciplinare autonoma.

  • art. 1393, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale.

    L'Amministrazione può attendere la conclusione del processo penale quando la complessità della vicenda o l'insufficienza degli elementi disponibili non consentano una tempestiva valutazione disciplinare.

  • art. 1392, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Il termine di novanta giorni decorre dalla conoscenza integrale, certa e legalmente documentata della pronuncia penale irrevocabile, normalmente mediante acquisizione di copia conforme completa dell'attestazione di irrevocabilità.

  • art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

    Il termine di conclusione decorre dal medesimo momento di conoscenza integrale e certa della pronuncia penale irrevocabile; per rispettarlo rileva la data di adozione del provvedimento, non quella della sua notificazione.

  • art. 1387, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi dinanzi alla commissione di disciplina stessa.

    Il termine di convocazione non è perentorio in mancanza di un'espressa previsione o di una specifica sanzione per la sua violazione; l'inosservanza determina illegittimità solo se ha concretamente inciso sul diritto di difesa.

  • art. 48 d.lgs. 82/2005

    La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

    La comunicazione tramite PEC è idonea anche per gli atti del procedimento disciplinare militare, salvo che una disposizione speciale imponga una diversa modalità.

  • art. 1370, comma 5, d.lgs. 66/2010

    L'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare.

    Il legittimo impedimento sanitario non coincide con una generica patologia, ma richiede una certificazione tempestiva e specifica che attesti l'impossibilità assoluta di partecipare.

  • art. 1387, comma 5, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Se, alla data stabilita per la seduta della commissione di disciplina, l'incolpato non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.

    La commissione può procedere in assenza dell'incolpato quando questi non compare e non dimostra tempestivamente un effettivo legittimo impedimento.

  • artt. 861, comma 1, lett. d), 865, 867 e 1357, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010

    Sono state indicate come base normativa della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

  • art. 368 c.p.

    La gravità oggettiva del delitto di calunnia è stata valorizzata dall'Amministrazione e dal giudice quale elemento incompatibile con i doveri morali, di rettitudine, fedeltà, correttezza e lealtà dell'ufficiale della Guardia di Finanza.

Massime di principio

  • La pronuncia penale di non doversi procedere per prescrizione, non avendo contenuto assolutorio, non impedisce all'Amministrazione di utilizzare gli atti e gli accertamenti del processo penale in sede disciplinare, purché essa proceda a un'autonoma rivalutazione della condotta e della sua rilevanza disciplinare.
  • La prescrizione estingue il reato e la potestà punitiva penale, ma non incide necessariamente sull'esistenza storica del fatto né ne esclude la valutabilità ai fini disciplinari; l'Amministrazione può valorizzare anche una condotta non più punibile penalmente per cause estintive, purché motivi autonomamente il relativo disvalore disciplinare.
  • Quando l'Amministrazione attende la definizione del processo penale per la complessità dell'accertamento o per l'insufficienza degli elementi disponibili, i termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza integrale, certa e legalmente documentata della pronuncia penale irrevocabile, non dalla conoscenza della sentenza di primo grado o della mera pendenza del procedimento.
  • La violazione del termine previsto per la convocazione della commissione di disciplina non comporta automaticamente l'illegittimità della sanzione se il termine non è qualificato come perentorio e l'incolpato non dimostra una concreta e specifica lesione del diritto di difesa.
  • Nel procedimento disciplinare militare, la PEC può validamente assolvere la funzione di comunicazione o notificazione degli atti, salvo una specifica disposizione che imponga una diversa modalità; l'utilizzo di un indirizzo PEC effettivamente riconducibile all'Amministrazione e la prova della ricezione sono sufficienti quando l'atto ha funzione comunicativa.
  • Il differimento della seduta disciplinare per ragioni di salute richiede una certificazione medica tempestiva e specifica, attestante un'infermità tale da rendere assolutamente impossibile la partecipazione; la mera prescrizione di riposo o cure domiciliari non dimostra, di per sé, tale impedimento.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

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