Sentenza n. 1636/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6890/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per precedente penale e omessa dichiarazione della condanna
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto l'erroneità della sentenza per avere confuso l'ampia discrezionalità amministrativa con l'esonero dall'obbligo di una motivazione approfondita. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato su un unico precedente penale risalente al 2008, relativo alla guida in stato di ebbrezza, senza adeguata considerazione della modesta entità del fatto, della riabilitazione, dell'assenza di ulteriori reati, degli anni di residenza in Italia, dei legami familiari, dell'attività lavorativa e del complessivo radicamento sociale. Ha inoltre lamentato carenza di istruttoria e di motivazione, nonché l'omessa valutazione complessiva della personalità e del contesto sociale, familiare ed economico dell'istante.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il solo precedente penale del 2008, ove fosse stato l'unico elemento ostativo, non sarebbe stato sufficiente a giustificare il diniego: l'Amministrazione deve infatti valutare in modo effettivo e complessivo l'integrazione dello straniero, senza limitarsi a fatti risalenti e senza esaminarli isolatamente dal contesto sociale, familiare e lavorativo. Tuttavia, nel caso concreto, il diniego non era fondato soltanto sulla condanna, ma anche sull'omessa dichiarazione della stessa nella domanda di cittadinanza, nella quale l'interessato aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali. Tale omissione assumeva particolare rilievo perché il procedimento di cittadinanza impone un comportamento improntato a lealtà e buona fede e il modulo richiamava espressamente le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000. L'appellante non aveva fornito spiegazioni dell'omissione né aveva presentato osservazioni dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La riabilitazione non è stata ritenuta decisiva, poiché l'Amministrazione ne aveva tenuto conto, ma aveva comunque valutato sfavorevolmente il fatto storico nell'ambito di un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione dell'interessato, giudizio non manifestamente irragionevole. È stata lasciata ferma la possibilità di presentare una nuova domanda di cittadinanza. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana richiesta dall'interessato; il relativo procedimento comporta una valutazione discrezionale dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285/1992
Disposizioni del codice della strada richiamate in relazione al decreto penale di condanna per la condotta di guida in stato di ebbrezza.
artt. 75 e 76 d.P.R. n. 445/2000
Prevedono le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere rese mediante autocertificazione, richiamate nel modulo di domanda di cittadinanza.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto; nel caso concreto l'interessato non ha presentato osservazioni dopo la comunicazione dei motivi ostativi.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza, un precedente penale risalente, considerato isolatamente, non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego: l'Amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva dell'integrazione sociale, familiare e lavorativa del richiedente.
- L'omessa dichiarazione di una condanna penale nella domanda di cittadinanza, in presenza di un modulo che richiama le conseguenze delle dichiarazioni mendaci, può costituire autonomo elemento negativo nella valutazione dell'affidabilità e della lealtà del richiedente, distinto dalla gravità e dall'attualità del reato.
- La riabilitazione penale non impedisce all'Amministrazione di considerare il fatto storico sottostante nell'esercizio della discrezionalità relativa alla concessione della cittadinanza, purché tale valutazione sia espressa nell'ambito di un giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'integrazione e non risulti manifestamente irragionevole.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la mancata presentazione di osservazioni al preavviso di rigetto e l'assenza di spiegazioni sull'omessa dichiarazione della condanna possono concorrere a fondare una valutazione negativa dell'affidabilità dell'istante.
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