Sentenza n. 521/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso pubblico per esami (indetto con decreto del Capo della Polizia del -OMISSIS-), per l'assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché dei verbali della Commissione esaminatrice n. -OMISSIS-, con il quale sono stati determinati i criteri per la valutazione delle prove scritte, ivi compresa la tabella al medesimo allegata, e n. 99 del 20/9/2022, seduta nella quale veniva aperta la busta n. -OMISSIS-in seguito abbinata al ricorrente e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeCon memoria del 1° dicembre 2025 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure contro la non ammissione e gli atti della commissione. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente ai verbali della commissione relativi ai criteri di valutazione delle prove scritte e all’abbinamento dell’elaborato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, nonché i verbali della commissione esaminatrice con cui erano stati determinati i criteri di valutazione delle prove scritte e la relativa tabella, oltre al verbale della seduta di apertura della busta abbinata al ricorrente e agli atti connessi, presupposti e conseguenziali. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il ricorso è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
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