Cassazione Penale, Sentenza n. 13310/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione del "controllo giudiziario" ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n.159/2011, per poter continuare l'attività durante l'impugnazione dell'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli. Il Tribunale per le misure di prevenzione e la Corte d'appello hanno rigettato la richiesta ritenendo che, nel caso di domanda volontaria dell'impresa, il giudice della prevenzione non sia vincolato alle valutazioni prefettizie e possa verificare anche la sussistenza di una reale infiltrazione mafiosa, l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi favorevole di riallineamento. Nel caso concreto le risultanze dell'interdittiva sono state ritenute scarne e vaghe, prive di elementi che dimostrassero un rapporto significativo tra soggetti con pregiudizi e l'azienda o una ingerenza nella gestione; pertanto è stata esclusa la sussistenza di un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa idoneo a giustificare il controllo giudiziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'orientamento secondo il quale, in caso di istanza volontaria dell'impresa ai sensi dell'art. 34-bis comma 6, il giudice della prevenzione esercita un controllo di merito non vincolato all'informazione interdittiva prefettizia: può verificare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi di recupero dell'impresa. Nel caso specifico, non avendo rilevato elementi concreti di infiltrazione o di condizionamento, la Corte territoriale ha legittimamente rigettato la richiesta di controllo giudiziario; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. n.159/2011, art. 34-bis comma 6
Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo
La Corte interpreta la norma nel senso che, pur essendo richiesti i requisiti formali (interdittiva impugnata), il giudice della prevenzione non è automaticamente vincolato alla valutazione prefettizia e può svolgere un sindacato di merito che comprende l'accertamento dell'infiltrazione mafiosa, l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi di riallineamento dell'impresa
D.Lgs. n.159/2011, art. 84, comma 4
eventuale richiamo testuale presente nel provvedimento impugnato
Articolo richiamato quale norma che disciplina l'informazione antimafia interdittiva; l'esistenza dell'informazione ai sensi di tale norma è presupposto formale per l'accesso al controllo giudiziario, ma non vincola il sindacato del giudice della prevenzione
Sentenza Sezioni Unite, Ricchiuto (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019)
richiamata integralmente quale precedente giurisprudenziale
Le Sezioni Unite hanno individuato il perimetro cognitivo del giudice della prevenzione distinguendo le ipotesi: nel controllo su istanza privata il giudice deve accertare l'occasionalità dell'agevolazione e la prognosi di recupero, ma tale accertamento non annulla la necessità di una valutazione complessiva delle potenzialità di riallineamento dell'impresa; la pronuncia è utilizzata per fondare il principio che il sindacato del giudice può essere di ampiezza tale da non riconoscere automatismi a favore dell'impresa
Costituzione, artt. 3 e 41
Il ricorrente aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale degli art. 34-bis comma 6 in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.; la Corte di Cassazione non ha accolto la questione e ha ritenuto sufficiente l'interpretazione conforme al diritto vivente per risolvere il caso
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione, in caso di istanza volontaria ex art. 34-bis comma 6, può effettuare un sindacato di merito non vincolato alle valutazioni prefettizie: quindi non è sufficiente invocare solo l'esistenza dell'interdittiva impugnata
- Per ottenere il controllo giudiziario volontario l'impresa deve documentare non solo i requisiti formali ma anche elementi fattuali che dimostrino l'occasionalità dell'agevolazione, l'assenza di una relazione significativa con soggetti pericolosi e una prognosi favorevole di riallineamento
- Se l'interdittiva è basata su elementi 'scarni e vaghi', il giudice può valutare l'insussistenza di un pericolo concreto di infiltrazione e rigettare l'istanza; conversamente, se emergono evidenze di infiltrazione non occasionale, il controllo volontario sarà precluso
- È utile, nella fase istruttoria, predisporre piani di compliance, misure di governance e ogni prova che dimostri l'assenza di ingerenze o la concreta capacità dell'impresa di riallinearsi al mercato legale
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e successive pronunce) chiarisce il perimetro cognitivo: l'impresa non può pretendere un automatismo favorevole solo perché sussiste un'impugnazione amministrativa dell'interdittiva
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