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Ordinanza

Ordinanza n. 12913/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID del Ministero della Giustizia con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del Concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di 1.000 posti, area Assistenti, profilo conducente di automezzi di cui al Bando indetto con Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7/08/2024 del Ministero della Giustizia, nonché del provvedimento di assegnazione della sede al ricorrente, nella parte in cui non è stata assegnata la migliore sede disponibile secondo l'elenco di preferenze espresso nel corso della procedura, nonché di altri provvedimenti collegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\4\2026: - della Nota prot. n. 44728 del 02/03/2026 del Ministero della Giustizia di riscontro ad atto di invito-diffida ed istanza di accesso agli atti, con contestuale domanda ex art. 116 comma 2 cpa, accesso agli atti in corso di causa

Giustizia amministrativa202602339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di assunzione e assegnazione della sede di Brescia, nella parte in cui non sarebbe stata attribuita la migliore sede disponibile secondo l'ordine di preferenza espresso dal candidato; nota ministeriale di parziale accoglimento dell'istanza di accesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui, all'esito della procedura di scelta delle sedi svoltasi tra il 21 e il 25 novembre 2025, gli è stata assegnata la sede di Brescia, deducendo che avrebbe dovuto essergli assegnata la migliore sede disponibile secondo l'ordine di preferenze indicato. Con motivi aggiunti e istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha contestato la nota ministeriale che aveva accolto solo parzialmente l'istanza di accesso documentale presentata il 12 gennaio 2026, chiedendo la consegna, tra l'altro, dell'elenco di tutte le sedi disponibili e dei relativi posti al momento dell'assegnazione, corredato dai file originali e dai relativi metadati informatici. Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice civile.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né l'impugnazione dell'assegnazione della sede né l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha qualificato l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. come accesso difensivo qualificato, in quanto strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche dedotte nel giudizio principale. Richiamando l'Adunanza plenaria n. 4 del 2023, ha rilevato che il giudice può decidere l'istanza di accesso unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, quando ritenga che la documentazione richiesta non sia necessaria per la decisione immediata o quando la domanda sia connessa a una questione preliminare, quale, nel caso concreto, l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha quindi disposto che l'istanza di accesso sia decisa con la sentenza di merito, fissando l'udienza pubblica del 27 gennaio 2027. La regolazione delle spese della fase incidentale è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    consente al giudice di non decidere in ordine all'istanza di accesso con ordinanza, ma di deciderla con la sentenza che definisce il giudizio

    L'istanza di accesso proposta nel corso del giudizio può essere decisa contestualmente alla sentenza di merito, in ragione della connessione con la causa principale e quando la documentazione non debba essere esaminata immediatamente.

Massime di principio

  • L'istanza di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. costituisce una forma di accesso difensivo qualificato quando la documentazione richiesta sia strumentale alla tutela delle situazioni giuridiche dedotte in uno specifico giudizio amministrativo pendente.
  • Il giudice amministrativo può differire la decisione sull'istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e riservarla alla sentenza che definisce il giudizio, quando la domanda di accesso sia connessa alla causa principale e la documentazione non risulti necessaria per una decisione anticipata.
  • La decisione sull'accesso può essere rinviata al merito quando il giudizio principale richieda previamente lo scrutinio di una questione potenzialmente assorbente, come l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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