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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18399 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, sostenendo che la contribuente avesse rettificato tardivamente la dichiarazione dei redditi relativa al 2001. M.M. aveva indicato tra i redditi di capitale gli utili percepiti quale socia della G. S.p.A., sebbene tali utili fossero soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non dovessero essere ulteriormente dichiarati. La rettifica era stata proposta soltanto con il ricorso introduttivo davanti alla CTP nel 2005, oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta successivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che l'errore non fosse meramente formale, poiché la correzione avrebbe comportato una riduzione della base imponibile e del reddito dichiarato. Pertanto, la rettifica effettuata solo in sede contenziosa doveva considerarsi tardiva. La sentenza della CTR della Lombardia è stata cassata con rinvio ad altra composizione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis

    termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

    La dichiarazione integrativa presentata entro tale termine consente di correggere errori e omissioni e, secondo il principio richiamato dalla Corte, permette di utilizzare in compensazione l'eventuale credito risultante. Nel caso deciso, tuttavia, la rettifica tardiva non poteva produrre effetti perché incideva sulla base imponibile.

  • D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 2

    modifica dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998

    La norma ha introdotto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa relativo al periodo d'imposta successivo, rilevante per la correzione tempestiva della dichiarazione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Costituisce la base normativa del controllo formale della dichiarazione dei redditi e della conseguente cartella di pagamento notificata alla contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È stata invocata dall'Agenzia delle entrate per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della normativa sulle dichiarazioni integrative.

Massime di principio

  • Il contribuente può correggere errori nella dichiarazione mediante dichiarazione integrativa, ma il rispetto del termine previsto dalla legge è essenziale quando la correzione incide sulla base imponibile o mira a ridurre il reddito dichiarato.
  • La possibilità di far valere l'errore anche durante il contenzioso non è illimitata: opera soprattutto per errori meramente formali che non modificano la base imponibile, mentre non consente normalmente di introdurre tardivamente una riduzione sostanziale dell'imponibile.
  • La qualificazione dell'errore come formale o sostanziale è decisiva. L'errata indicazione di dividendi soggetti a ritenuta alla fonte, quando comporta l'esclusione di tali importi dal reddito imponibile, è stata considerata un errore sostanziale.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra la correzione tempestiva della dichiarazione, la richiesta di rimborso o compensazione di un credito e la semplice difesa contro una pretesa tributaria: i relativi termini e presupposti possono essere diversi.
  • La sentenza di cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva l'intera controversia, ma stabilisce il principio giuridico vincolante per il giudice di rinvio, che dovrà riesaminare la causa e regolare le spese.

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