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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9972 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Aero Club d'Italia aveva emesso un'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 per ottenere dalla Soc. E.I. la restituzione di 188.175,12 euro, corrispondenti all'accisa su carburanti e lubrificanti acquistati in esenzione fiscale per gli anni 1988, 1989 e 1992 e ritenuti non destinati agli usi agevolati. La società aveva contestato l'ammissibilità della procedura, l'insufficiente motivazione dell'ingiunzione, l'assenza di certezza, liquidità e prova del credito e la prescrizione. Dopo che i giudici di merito avevano ritenuto l'Aero Club privo del potere di utilizzare la procedura d'ingiunzione fiscale, l'ente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in relazione all'art. 112 c.p.c., che il giudice avrebbe dovuto comunque esaminare nel merito la pretesa, nonostante i vizi del procedimento ingiunzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e lo ha rigettato. Il quesito di diritto formulato dall'Aero Club era generico e astratto e non indicava in modo adeguato l'errore concreto commesso dal giudice di merito né la regola giuridica applicabile, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La Corte ha quindi confermato il risultato sfavorevole all'Aero Club e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 340 del 1954

    Riconosce all'Aero Club d'Italia la personalità giuridica di diritto pubblico.

  • Legge n. 181 del 1950

    Prevedeva il regime di esenzione fiscale per carburanti e lubrificanti destinati agli usi aeronautici agevolati.

  • R.D. n. 639 del 1910

    Disciplina la procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici. Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto che l'Aero Club non potesse utilizzarla per il credito azionato, qualificato come pretesa di rivalsa e non come riscossione tributaria esercitata quale articolazione dell'amministrazione fiscale.

  • D.P.R. n. 306 del 1958, art. 4

    Attribuiva all'Aero Club d'Italia una funzione di garanzia e responsabilità verso il fisco per il corretto impiego dei carburanti e lubrificanti esenti, vietandone l'utilizzo diverso da quello previsto.

  • D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130

    È stato richiamato dai giudici di merito in relazione all'abrogazione o sostituzione della procedura di riscossione prevista dal R.D. n. 639 del 1910 per i crediti di natura tributaria, imponendo il ricorso alle forme di riscossione previste dalla disciplina doganale e fiscale vigente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma la censura fondata su tale norma deve individuare concretamente la domanda non esaminata o il vizio effettivamente commesso.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva, per i ricorsi per cassazione allora soggetti a tale disciplina, un quesito di diritto specifico, riferito alla fattispecie concreta e idoneo a evidenziare l'errore del giudice e la regola giuridica da applicare. Un quesito generico o meramente teorico comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Un ente pubblico può utilizzare una procedura speciale di riscossione soltanto se una norma gli attribuisce espressamente quel potere e se il credito rientra nella categoria prevista dalla procedura.
  • Quando il credito dell'ente deriva da una responsabilità di rivalsa o da un rapporto autonomo con il beneficiario dell'agevolazione, esso non può essere automaticamente trattato come un credito tributario riscuotibile con gli strumenti propri dell'amministrazione fiscale.
  • L'invalidità o l'inammissibilità dello strumento di riscossione può impedire che l'atto produca effetti accertativi e che il giudice esamini la debenza dell'imposta sulla base di quell'atto.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e calata nei fatti del caso: un quesito astratto, formulato come semplice richiesta di principio, può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La parte che perde il giudizio di legittimità è normalmente condannata alle spese, salvo diversa decisione motivata del giudice.

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