Sentenza n. 9419/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 128/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro (G.L. Dott.ssa Antonella Casoli), pronunciata all'udienza del 07.01.2025 nel giudizio R.G. n. 26217/2024 proposto dalla Prof.ssa Colantonio Brunella nei confronti del Ministero dell'Istruzione, depositata in Cancelleria il 07.01.2025, notificata in copia conforme alla copia digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 03.07.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per il bonus annuale di formazione relativo agli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva condannato il Ministero all'erogazione, mediante attribuzione della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, di cinque bonus annuali da 500 euro ciascuno, per complessivi 2.500 euro. La ricorrente ha rappresentato che l'inadempimento permaneva. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: deve limitarsi ad accertare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Rilevato che la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e che il Ministero non aveva fornito prova o chiarimenti sull'esecuzione, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza diretta a ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'attribuzione del bonus annuale di formazione riconosciuto alla ricorrente in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione e adottare le misure necessarie all'esecuzione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento dell'amministrazione e quest'ultima non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del titolo, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale il commissario dovrà sostituirsi all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
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