Sentenza del 11/04/2017 n. 616 - Comm. Trib. Prov. Genova
Processo tributario - principio di non contestazione - art. 115 c.p.c. - applicabilità - conseguenze processuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto attendibili le difese del contribuente, poiché non erano state contraddette dall’Agente della riscossione, e ha accolto le richieste di annullamento degli atti impugnati. La mancata costituzione del resistente ha quindi prodotto conseguenze processuali sfavorevoli, pur non equivalendo automaticamente a confessione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto eccezioni e vizi degli atti impugnati. L’Agente della riscossione, non costituendosi, non ha contestato specificamente tali allegazioni né ha instaurato un contraddittorio sulle difese del contribuente. In applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. e applicabile anche al processo tributario, i fatti allegati e non contestati specificamente non richiedono prova e devono essere posti a fondamento della decisione.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La norma esprime il principio di non contestazione: nel processo tributario, un fatto specificamente allegato da una parte e non contestato dalla controparte costituita non necessita, di regola, di ulteriore prova e deve essere considerato dal giudice ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di non contestazione può operare anche a favore del contribuente quando l’ente o l’Agente della riscossione non contesta specificamente i fatti dedotti nel ricorso.
- La mancata costituzione del resistente non comporta automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma impedisce normalmente un’effettiva contraddizione sulle allegazioni del ricorrente e può rendere decisive le difese documentate e non contestate.
- Per ottenere questo effetto, il contribuente deve allegare i fatti in modo chiaro, preciso e circostanziato, indicando gli atti, le date, le notifiche e i vizi dedotti.
- La non contestazione riguarda i fatti, non necessariamente le valutazioni giuridiche: il giudice deve comunque verificare la fondatezza giuridica delle domande e l’applicabilità delle norme.
- L’assenza di contestazioni non sostituisce sempre la prova quando la legge richiede una prova documentale o quando i fatti risultano incompatibili con gli atti di causa.
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