Cassazione Penale, Sentenza n. 17207/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Barbaro ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del 18/05/2023 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare e aveva rigettato la richiesta congiunta di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (in particolare rispetto agli artt. 47 legge 26/7/1975 n.354, 125 co.3, 666 e 678 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non aveva correttamente valutato la sua personalità e il percorso rieducativo successivo alla condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse valutato congruamente le risultanze processuali e le informazioni acquisite, formulando un giudizio prognostico negativo fondato sulla «elevata caratura criminale» del condannato (pena di 8 anni e 6 mesi per tentato omicidio e porto illegale di armi, fatti con esplosione di numerosi colpi che hanno raggiunto parti vitali della vittima) e dalla pendenza di altro procedimento per gioco d'azzardo. La Corte ha confermato che il Tribunale ha applicato correttamente i criteri giurisprudenziali richiesti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47
Usata come riferimento ai presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale: il Tribunale ha valutato la personalità e il processo rieducativo del condannato ai fini del giudizio prognostico, ritenendo non sussistenti gli elementi positivi necessari.
art. 125, comma 3
Richiamato nella censura del ricorrente; dal testo risulta che le norme procedurali invocate sono state considerate nella verifica della motivazione e dell'ammissibilità del ricorso, ma la Corte ha ritenuto inesistente un vizio di applicazione della normativa.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi motivazionali o di diritto che giustificassero l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
art. 678 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata ai fini del ricorso per cassazione contro l'ordinanza; la Corte ha valutato che il ricorso non puntava a precisare vizi giuridici specifici ma a una rivalutazione del merito, cosa non accolta.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente un diniego di misure alternative (detenzione domiciliare o affidamento in prova) è necessario indicare vizi specifici di legge o lacune motivazionali: la mera richiesta di rivalutazione del merito non basta.
- La gravità e la natura dei reati posti a fondamento della pena costituiscono un punto di partenza rilevante nel giudizio prognostico; reati particolarmente gravi (es. tentato omicidio con colpi diretti a parti vitali) pesano fortemente contro la concessione di benefici.
- Il giudizio prognostico deve tenere conto sia della condotta antecedente sia di quella successiva alla commissione dei reati: l'assenza di elementi positivi o la presenza di comportamenti e procedimenti successivi negativi (anche pendenze per altri reati) possono consolidare un esito negativo.
- La Giurisprudenza richiede che ci siano elementi concreti che attestino un percorso rieducativo e la probabilità di buon esito della prova; dichiarazioni generiche sulla personalità o sul cambiamento non sostituiscono prove del reale processo rieducativo.
- In casi simili, per aumentare le probabilità di successo è utile fornire documentazione oggettiva di reinserimento (relazioni lavorative, terapeutiche, sociali, assenza di ulteriori procedimenti penali) e obiettare specificamente eventuali errori di diritto o carenze motivazionali.
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