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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27834/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 640 c.p., vizio di motivazione sulla affermazione della propria responsabilità penale per truffa e carenza di motivazione quanto alla ritenuta mancanza di una valida querela. Sosteneva, inoltre, che la querela agli atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato. La Corte rileva che la censura sulla responsabilità mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e risulta aspecifica; la doglianza sulla querela è smentita dagli atti, che mostrano la sottoscrizione dell'atto querelatorio sia da parte del soggetto indotto in errore sia della persona offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo, in parte, aspecifico e non consentito perché volto a sollecitare una nuova valutazione del merito, e, per il resto, manifestamente infondato perché l'atto di querela risultava sottoscritto anche dalla persona offesa legittimata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La Corte richiama la norma incriminatrice della truffa solo per rilevare che la sentenza impugnata aveva correttamente affermato la responsabilità dell'imputato per tale reato, sulla base di una valutazione probatoria non sindacabile in cassazione se immune da manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o sollecitare la preferenza per una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la motivazione dei giudici di merito sia completa, logica e non manifestamente illogica.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando è aspecifico, cioè non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con le decisive emergenze probatorie poste a base della decisione.
  • La doglianza sulla mancanza di querela è manifestamente infondata se dagli atti risulta che l'atto querelatorio è stato sottoscritto anche dalla persona offesa legittimata a proporla.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è ascrivibile a colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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