Sentenza del 28/02/2018 n. 452 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Tarsu - inizio occupazioni -dichiarazioni - termine - decadenza -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine per presentare la dichiarazione relativa alla TARSU in caso di inizio dell'occupazione o detenzione di locali. L'interpretazione dell'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 non consente di ritenere automaticamente che il termine del 20 gennaio debba sempre riferirsi all'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. In particolare, le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno; quelle iniziate dal 20 gennaio in poi devono invece essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
La decisione
La sentenza ha accolto l'interpretazione secondo cui il termine del 20 gennaio deve essere individuato in base alla data concreta di inizio dell'occupazione. Ne consegue che, per le occupazioni iniziate nei primi 19 giorni di gennaio, la dichiarazione scade il 20 gennaio immediatamente successivo, quindi nello stesso anno; per le occupazioni iniziate dal 20 gennaio in poi, la scadenza è il 20 gennaio dell'anno seguente. Il testo non indica espressamente il dispositivo quanto all'accoglimento o al rigetto del ricorso, né le parti processuali.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006
La norma è interpretata nel senso che il termine del 20 gennaio non decorre sempre dall'anno successivo, ma deve essere collegato alla data di inizio dell'occupazione: per inizi di occupazione dal 1° al 19 gennaio la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; per inizi successivi al 20 gennaio entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
Massime di principio
- Nel determinare la scadenza degli adempimenti TARSU occorre verificare la data effettiva di inizio dell'occupazione, senza applicare automaticamente una scadenza fissata nell'anno successivo.
- Le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dello stesso anno.
- Le occupazioni iniziate dal 20 gennaio in poi devono essere dichiarate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
- Quando il testo normativo è chiaro, l'interpretazione deve attenersi al suo significato letterale, evitando di introdurre una regola generale non prevista dalla disposizione.
- La tardività della dichiarazione deve essere valutata confrontando la data di inizio dell'occupazione con la specifica scadenza applicabile, anche ai fini della decadenza dell'ente impositore.
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