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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39590/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Messina che ha confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, per vari reati-scopo e per la detenzione, in concorso, di una pistola (capi 1, 2 e 33). Tre motivi: (1) violazione dell'art. 273 c.p.p. con censura sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che i fatti contestati sono riconducibili a ordinarie relazioni familiari; (2) contestazione del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 309/1990 e/o del carattere armato del sodalizio, ritenendo che la disponibilità diretta dell'arma non sia imputabile alla ricorrente; (3) richiesta di ritenere applicabile l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (pena massima cinque anni) e, richiamata una decisione della Corte costituzionale attinente a un quesito referendario su art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., invocazione della possibilità degli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto insussistenti i motivi proposti: il primo è generico e non contrasta il compendio probatorio dettagliato a carico della ricorrente, dal quale emergeva un ruolo attivo e centrale; il secondo è confuso e non dimostra l'estraneità dell'imputata all'episodio relativo alla pistola, non avendo contestato la ricostruzione fattuale del Tribunale; il terzo è privo di fondamento giuridico e irrilevante la richiamata questione referendaria, oltre al fatto che la pena prevista per l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6 consente comunque la custodia in carcere. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordinati gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio sulla gravità degli indizi. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia specificamente confutato il compendio probatorio; pertanto la valutazione dei giudici di merito sulla gravità indiziaria è stata confermata.

  • art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante collegata ai singoli reati-fine (non all'associazione in sé). La ricorrente non ha offerto argomentazioni chiare e circostanziate per escludere l'applicazione della fattispecie aggravante in relazione agli episodi contestati, per cui la censura è stata ritenuta infondata e confusa.

  • art. 74, comma 4 e comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Comma 4 riguarda il carattere armato del sodalizio; comma 6 prevede la fattispecie per associazione finalizzata a stupefacenti con pena massima di cinque anni. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato che l'associazione fosse esclusivamente riferibile a delitti di lieve entità e non ha confutato la ricostruzione del coinvolgimento nella detenzione dell'arma.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma citata rispetto alla possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere anche per reati con pena massima pari a cinque anni. La Corte ha osservato che la pena prevista per l'ipotesi dell'art. 74, comma 6, non esclude la custodia in carcere e ha ritenuto irrilevante il richiamo al quesito referendario non direttamente applicabile al caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, ossia la condanna al pagamento delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la Corte rinvia gli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte come principio secondo cui non si ravvisa l'assenza colposa della proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità; utilizzata per motivare la condanna alle spese e alla somma a carico della ricorrente.

  • Decisione della Corte costituzionale relativa all'ammissione del referendum su art. 274 c.p.p. (richiamata dalla ricorrente)

    Richiamo fatto dalla ricorrente ma ritenuto dalla Corte di Cassazione patentemente eccentrico e inconferente rispetto alla questione della gravità indiziaria e della custodia cautelare nel caso concreto.

Massime di principio

  • Le censure generiche e non confrontate puntualmente con il compendio probatorio sono normalmente inammissibili: il gravame deve indicare criticamente e specificamente i profili di ragionevolezza/valutazione delle prove.
  • Quando si contesta il riconoscimento di aggravanti o del carattere armato del sodalizio è necessario argomentare con precisione su elementi fattuali e probatori (es. dimostrare l'assenza di disponibilità dell'arma), non limitandosi a formule generiche.
  • L'invocazione di questioni costituzionali o referendumarie è rilevante solo se direttamente applicabile alla fattispecie e spiegata nel rapporto con la situazione concreta; richiami generici saranno ritenuti estranei.
  • Anche per fattispecie la cui pena massima è pari a cinque anni (art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990), la custodia cautelare in carcere può risultare compatibile con le regole del codice di procedura penale: bisogna quindi motivare concretamente perché la misura detentiva sarebbe sproporzionata o non necessaria.
  • In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato è probabile la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; qui, la mancanza di argomentazioni di merito ha comportato una sanzione pecuniaria significativa.

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