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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03955/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sull'assenza di interesse a ricorrere contro una sentenza di assoluzione ex art. 131-bis c.p. in mancanza di statuizioni civili.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva definito con una pronuncia favorevole di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, poiché l'impugnazione era proposta contro una decisione assolutoria e non risultavano statuizioni civili da rimuovere o contestare. La Corte ha quindi ritenuto insussistente un concreto interesse ad impugnare.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La sentenza di assoluzione o di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in assenza di statuizioni civili, non offre al soggetto assolto un interesse concreto e attuale a proporre ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una decisione a lui favorevole che lo abbia prosciolto o dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto, quando non siano presenti statuizioni civili da rimuovere.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: non sussiste quando l'impugnazione non può apportare un'utilità giuridicamente apprezzabile alla parte ricorrente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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