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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05186/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per gestione illecita di rifiuti e reato edilizio, relativi a materiali provenienti da attività di demolizione e a un piazzale abusivo riempito con rifiuti interrati per livellare il terreno. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 256 e 184-ter del d.lgs. 152/2006, sostenendo che i materiali rinvenuti dovevano essere qualificati come sottoprodotti oppure come materiale cessato dalla qualifica di rifiuto (End of waste). Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 131-bis c.p., chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano una pedissequa riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito, senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto ai sottoprodotti, ha osservato che la sentenza di merito aveva escluso la loro configurabilità per difetto dei requisiti richiesti, requisiti che devono sussistere tutti e la cui prova grava sull'interessato, prova non fornita dal ricorrente. Quanto all'End of waste, ha evidenziato la tardività della deduzione, poiché tale tema non risultava neppure trattato nei motivi di appello, e in ogni caso la censura sarebbe stata comunque generica. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione delle dimensioni del piazzale abusivo, della quantità di rifiuti interrata e della programmazione dell'illecito mediante più condotte coordinate. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le spese processuali e la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    norma incriminatrice richiamata per la gestione illecita di rifiuti; la Corte conferma che i materiali in contestazione restano soggetti alla disciplina sui rifiuti se non risultano integrati i presupposti per l'esclusione come sottoprodotti o come rifiuti cessati.

  • art. 184-ter d.lgs. 152/2006

    richiamato dal ricorrente per sostenere la cessazione della qualifica di rifiuto; la Corte rileva che la questione era tardiva perché non prospettata in appello e, comunque, sarebbe stata generica.

  • art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001

    norma urbanistica per il reato edilizio confermato nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ritiene corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione dell'entità dell'intervento illecito e della sua programmazione.

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e un confronto puntuale con la decisione impugnata.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato quale base della sanzione di inammissibilità per motivi non specifici o meramente riproduttivi.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre senza autonoma elaborazione le censure già formulate in appello e già motivatemente respinte, poiché manca la critica argomentata richiesta dall'art. 581 c.p.p.
  • La deduzione circa la qualificazione dei materiali come sottoprodotti o come rifiuti cessati richiede la dimostrazione di tutti i presupposti normativi: l'onere di allegazione e prova grava sull'interessato che invochi l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti.
  • La questione relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione, quando non risulti trattata nei motivi di appello e nella motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base di elementi fattuali sintomatici della non esiguità dell'offesa, come l'estensione dell'area abusiva, la quantità di materiale illecitamente interrato e la realizzazione dell'illecito attraverso una programmazione e più condotte coordinate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiAbuso edilizioCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati ambientaliReati ediliziParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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