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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12636/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il falso relativo all'attestato di prestazione energetica.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a quattro mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per il reato di falso in certificazione documentale, lamentando un solo motivo: violazione di legge per non avere la Corte territoriale ritenuto il falso innocuo. La difesa sosteneva, in sostanza, che l'attestato di prestazione energetica contraffatto non fosse rilevante perché l'interessato avrebbe potuto comunque svolgere il proprio incarico professionale anche senza allegare quel documento. La Corte ha rilevato che la doglianza era nuova, perché la specifica tesi del falso innocuo non era stata dedotta in appello, ed era comunque aspecifica e infondata alla luce della motivazione di merito che aveva escluso espressamente l'innocuità del falso. La Corte ha inoltre ribadito che l'innocuità del falso va valutata in relazione alla funzione documentale dell'atto e non all'uso concreto che ne sia stato fatto.

Norme richiamate

  • art. 482 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare la falsità materiale commessa dal privato, in relazione all'atto indicato nel capo d'imputazione.

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata quale disposizione in relazione alla quale era contestato il falso materiale su attestazione/certificazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare il divieto di proporre per la prima volta in cassazione questioni o vizi non dedotti specificamente in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità la deduzione, per la prima volta, di un vizio o di una specifica questione fattuale che non sia stata ritualmente devoluta con l'atto di appello, quando ciò richiederebbe valutazioni di merito riservate al giudice di secondo grado.
  • Il cosiddetto falso innocuo ricorre solo quando l'alterazione o l'infedele attestazione siano del tutto irrilevanti rispetto al significato dell'atto e non ne compromettano la funzione documentale; non è sufficiente che, in concreto, l'uso dell'atto falso sia stato ritenuto non necessario o superfluo.
  • La valutazione dell'innocuità del falso deve avere riguardo all'idoneità dell'alterazione a incidere sulla funzione probatoria e documentale dell'atto, non all'utilizzazione pratica che del documento sia stata fatta.
  • Quando il motivo di ricorso non si confronta con la ratio della decisione impugnata e con la specifica motivazione di merito che ha già escluso l'innocuità del falso, il ricorso è aspecifico e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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