Sentenza n. 508/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3063/2024, relativa alla riliquidazione e al pagamento del TFS
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 3063 del 7 novembre 2024, che aveva condannato l'INPS a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli accessori previsti dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, nonché gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Essi hanno dedotto che l'INPS aveva erroneamente calcolato il TFS spettante a due ricorrenti e non aveva integralmente ottemperato alla sentenza nei confronti degli altri. Hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora e la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. È stata inoltre richiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Nel corso del giudizio l'INPS ha effettuato i pagamenti dovuti, riconoscendo anche l'esistenza di un errore di calcolo iniziale e provvedendo al pagamento dell'importo residuo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché le somme richieste sono state integralmente pagate dall'amministrazione durante il giudizio. Ha posto le spese a carico dell'INPS applicando il principio della soccombenza virtuale, ravvisando che il ricorso era stato reso necessario dalla precedente inesatta o incompleta esecuzione della sentenza. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. È stata invece respinta la richiesta di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., poiché l'amministrazione aveva adempiuto nelle more del giudizio e non risultava avere resistito con mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
La sentenza precedente, oggetto di esecuzione, aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alle somme dovute in applicazione di tale disposizione.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
La sentenza da eseguire aveva richiamato tale disposizione per determinare gli accessori dovuti sulle somme spettanti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il pagamento intervenuto nel corso del giudizio, con soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La condanna a un'ulteriore somma per responsabilità processuale aggravata richiede una condotta connotata da mala fede o colpa grave, non ravvisata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in esecuzione del giudicato, intervenuto durante il processo, comporta la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non impedisce la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla domanda originaria.
- L'errore di calcolo contenuto nell'originario atto di liquidazione e la successiva corresponsione dell'importo residuo possono giustificare l'imputazione delle spese all'amministrazione, se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato.
- La condanna a un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non può essere pronunciata quando l'amministrazione, pur avendo inizialmente adempiuto in modo inesatto o incompleto, provvede nelle more del giudizio e non emerge che abbia resistito con mala fede o colpa grave.
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