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Sentenza

Sentenza del 19/10/2016 n. 21164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo Studio Associato B. ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni dal 1999 al 2003. Dopo il rigetto da parte della C.T.P. di Gorizia e della C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, lo studio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, nullità e motivazione apparente della sentenza, violazione della disciplina IRAP e insussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione. In particolare, sosteneva che i professionisti operassero autonomamente, con competenze non interscambiabili, senza significativo impiego di mezzi o collaboratori e che i redditi derivassero esclusivamente dal lavoro personale dei singoli associati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e dichiarato assorbiti i restanti motivi. Ha ritenuto esistente una motivazione comprensibile nella sentenza impugnata e ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'esercizio associato di arti e professioni da parte di un'associazione senza personalità giuridica costituisce, per la forma stessa del soggetto, presupposto dell'IRAP, senza necessità di verificare in concreto l'autonoma organizzazione. La diversità delle competenze degli associati e l'autonomia delle rispettive attività non escludono l'imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 4, 8, 27 e 36

    Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi.

    Per le società e gli enti indicati dall'art. 3, comprese le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni, l'organizzazione richiesta ai fini IRAP è considerata insita nella forma collettiva del soggetto. Non occorre quindi un accertamento specifico sull'autonoma organizzazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2

    La Corte ha escluso la nullità della sentenza, ritenendo che essa contenesse una motivazione effettiva e sufficientemente comprensibile, non meramente apparente.

  • Art. 112 c.p.c.

    L'omesso esame di una domanda o di uno specifico motivo di gravame deve essere denunciato come error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c., non semplicemente come vizio di motivazione.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha distinto tra violazione o falsa applicazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione, dichiarando inammissibile la censura formulata sotto il profilo non corretto.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 7371 del 14 aprile 2016

    Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti soggetti passivi dell'imposta, comprese le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, essa costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta.

    Il principio è stato ritenuto applicabile anche agli studi associati di professionisti: l'associazione, in quanto soggetto collettivo, è normalmente assoggettata a IRAP, indipendentemente dalla modestia dei mezzi, dall'assenza di dipendenti o dalla diversità delle attività svolte dagli associati.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata dal ricorrente è stata presa in considerazione nell'ambito del giudizio di cassazione, senza modificare l'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Per gli studi associati e le associazioni professionali senza personalità giuridica, l'assoggettamento a IRAP discende normalmente dalla stessa struttura associativa e non richiede la prova di un'autonoma organizzazione aggiuntiva.
  • La diversa specializzazione degli associati, la non interscambiabilità delle competenze, l'assenza di dipendenti o l'utilizzo di beni di modesto valore, di regola, non sono sufficienti a escludere l'IRAP quando l'attività è effettivamente esercitata tramite uno studio associato.
  • L'argomento decisivo per escludere l'IRAP non è dimostrare che l'organizzazione sia minima, ma contestare e provare l'inesistenza stessa di una reale associazione professionale; tale prova è particolarmente difficile se il reddito e gli obblighi fiscali sono stati imputati all'ente collettivo.
  • Quando si lamenta che il giudice non abbia esaminato un motivo di appello, la censura deve essere formulata come omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c.; se invece la questione è stata esaminata ma decisa male, possono rilevare la violazione di legge o il vizio di motivazione.
  • Una sentenza non è nulla per motivazione apparente se consente di ricostruire, anche sinteticamente, il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.

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