Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Campobasso, Sezione 1

per la declaratoria di illegittimità ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull'istanza di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi della l.r. 18/2008, di un punto prelievi mobile in regime ambulatoriale, presentata in data 31.3.2025 e per il conseguente accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla detta istanza; − il tutto, ove necessario, previo annullamento della nota a firma del Direttore della U.O.C. di Igiene e sanità pubblica della Asrem prot. 70689 del 10.6.2025; e prot. n. 80291 del 1.7.25; nonché' per l'accertamento ai sensi dell'art. 116 c.p.a. del diritto del ricorrente di accedere ed estrarre copia degli atti richiesti con l'istanza del 13.6.2025, previo annullamento della nota a firma del Direttore della U.O.C. di Igiene e sanità pubblica della Asrem 80291 del 1.7.2025;

Giustizia amministrativa202500260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sull’istanza di autorizzazione alla realizzazione di un punto prelievi mobile in regime ambulatoriale e diniego o mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto un ricorso cumulativo chiedendo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull’istanza del 31 marzo 2025, presentata ai sensi della l.r. 18/2008 per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un punto prelievi mobile in regime ambulatoriale, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., l’accertamento del diritto di accedere ed estrarre copia degli atti richiesti con istanza del 13 giugno 2025. Le domande erano formulate anche previo annullamento delle note dell’Asrem del 10 giugno 2025 e del 1° luglio 2025. Nel corso dell’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente in udienza camerale. La sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione ha impedito l’esame delle domande relative al silenzio sull’istanza autorizzatoria, all’obbligo di provvedere, all’accesso agli atti e all’eventuale annullamento delle note dell’Asrem. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito relativo all’azione avverso il silenzio; il giudizio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il giudizio in materia di accesso agli atti; anche tale domanda non è stata esaminata a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della decisione assunta in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare il merito delle domande proposte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame anche delle domande connesse o cumulate, comprese l’azione avverso il silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la domanda di accesso agli atti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese sulla base della natura della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiAccesso documentale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.