Cassazione Civile, Ordinanza n. 34810/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali. Uno di essi, prima della scadenza del termine per opporsi, ha pagato integralmente capitale, interessi e spese alla creditrice. Nonostante ciò, la creditrice ha notificato successivamente un nuovo precetto a uno degli altri coobbligati solidali. Quest'ultimo ha proposto opposizione all'esecuzione, sostenendo che il credito fosse ormai estinto per effetto del pagamento eseguito da altro condebitore. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione articolando più motivi: 1) ha denunciato la violazione delle norme sull'appello davanti al giudice di pace, sostenendo che la sentenza di primo grado, per il modesto valore della causa, sarebbe stata impugnabile solo con ricorso per cassazione e non con appello; 2) ha dedotto la violazione del giudicato del decreto ingiuntivo e delle norme sull'opposizione all'esecuzione, sostenendo che, essendo il decreto divenuto inoppugnabile, non potevano farsi valere fatti estintivi anteriori alla definitività del titolo; 3) ha invocato l'art. 1306 c.c. per sostenere che l'eventuale opposizione proposta dagli altri debitori solidali non potesse giovare al coobbligato rimasto inerte; 4) ha censurato la motivazione della sentenza d'appello come illogica e contraddittoria; 5) ha contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva rispetto al valore della causa. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo per difetto di specificità, il secondo per oscurità e comunque, in obiter ma in modo significativo, ha affermato che il pagamento effettuato da un coobbligato solidale dopo l'emissione del decreto ma prima della sua definitività estingue l'obbligazione e legittima l'opposizione all'esecuzione, senza che sia necessario proporre opposizione al decreto; il terzo è stato assorbito; il quarto è stato dichiarato inammissibile per totale inintelligibilità; il quinto è stato rigettato perché in appello il valore era indeterminabile per la domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. e la liquidazione era sotto i minimi tabellari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della creditrice. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, richiamando l'esito alterno dei giudizi di merito. Sul piano motivazionale, ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo; il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo; il quinto motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha chiarito, con affermazione centrale ai fini della decisione, che il pagamento eseguito da un coobbligato solidale dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ma prima della sua definitività estingue l'obbligazione e consente al debitore intimato di opporsi al precetto, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno proposto opposizione al decreto.
Norme richiamate
art. 339 c.p.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere l'inappellabilità della sentenza del giudice di pace per valore; la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità, senza affrontare nel merito la questione processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul mezzo di impugnazione esperibile; la Corte non ne ha fatto un'applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata esposizione adeguata del contenuto dell'appello e per difetto di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 2909 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 615 e 647 c.p.c. per sostenere l'intangibilità del decreto ingiuntivo non opposto; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per oscurità e ha osservato, in via subordinata, che il pagamento successivo estingue comunque l'obbligazione.
art. 615 c.p.c.
Norma sull'opposizione all'esecuzione richiamata dalla ricorrente; la Corte ha affermato che il debitore può opporsi al precetto deducendo l'estinzione del credito per pagamento intervenuto dopo il titolo o comunque prima della definitività, perché si tratta di fatto estintivo rilevante in sede esecutiva.
art. 647 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il decreto non opposto fosse definitivo; la Corte ha però precisato che la definitività del decreto non impedisce di far valere l'estinzione sopravvenuta dell'obbligazione.
art. 1306 c.c.
Invocato per escludere che l'opposizione di altri coobbligati solidali potesse giovare al debitore intimato; il motivo è stato assorbito, perché la Corte ha ritenuto decisivo l'adempimento effettuato da un condebitore, idoneo a estinguere l'obbligazione per tutti.
art. 645 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1306 c.c.; la Corte non ha svolto una specifica interpretazione della norma, ritenendo assorbita la censura.
art. 96 c.p.c.
Richiamato in relazione alla domanda riconvenzionale proposta in appello, che ha reso indeterminato il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L'adempimento dell'obbligazione eseguito da uno qualunque dei condebitori solidali, anche dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e prima che esso divenga definitivo, estingue il debito e preclude la prosecuzione dell'esecuzione nei confronti degli altri coobbligati.
- In sede di opposizione all'esecuzione è sempre deducibile il fatto estintivo dell'obbligazione sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo; se il pagamento interviene prima della definitività del decreto, non può pretendersi che il debitore proponga comunque opposizione al decreto solo per far valere l'avvenuto adempimento.
- La definitività del decreto ingiuntivo non rende incontestabile il successivo venir meno del credito per pagamento, poiché il giudicato sul titolo non copre i fatti estintivi successivi o comunque incompatibili con la persistenza della pretesa esecutiva.
- La censura di violazione di legge o di vizi motivazionali in cassazione richiede specificità, chiarezza e autosufficienza: il ricorso è inammissibile se non individua con precisione la statuizione impugnata, le ragioni dell'errore denunciato e il contenuto degli atti rilevanti.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la presenza di una domanda riconvenzionale o di ulteriori domande incidentali può determinare un valore indeterminato della causa, con conseguente applicazione dei parametri previsti per tale scaglione.
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